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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18959/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per essersi allontanato senza autorizzazione dall'abitazione ove era ristretto in detenzione domiciliare (trovato fuori alle ore 7:10 del 22/07/2016), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante le giustificazioni (uscita per recarsi in farmacia), con argomentazioni della Corte di appello ritenute generiche e illogiche; 2) mancata e insufficiente motivazione circa la valutazione sulla continuazione esterna rispetto ad altra condanna già riconosciuta in primo grado e circa la dosimetria della pena (come ricostruire l'aumento di pena rispetto alla precedente condanna).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure e ha annullato la sentenza della Corte di appello con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. La cassazione ha rilevato carenze argomentative dell'impugnata: l'esclusione dell'art. 131-bis è motivata con termini generici ("non occasionalità", "allarme sociale") privi di specificazione fattuale; l'uso del casellario e dei precedenti è vago e non dimostra l'ostatività richiesta (assenza di indicazione di delinquenza abituale/professione o ripetizione di reati della stessa indole); manca altresì una motivazione chiara e numerica circa la continuazione esterna e la determinazione della misura della pena. Per queste ragioni la sentenza è annullata e rinviata.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen., comma 2

    Norma richiamata quale titolo del reato contestato (allontanamento illegittimo dall'abitazione durante detenzione domiciliare). La sentenza impugnata applicava la fattispecie di cui al comma 2.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma è stata prospettata dal ricorrente quale causa/criterio rilevante ai fini della riduzione/valutazione della responsabilità o della pena; la Cassazione richiede che la corte di merito motivi puntualmente le ragioni per escluderne l'applicazione in relazione alle emergenze probatorie.

  • Sez. 6, Sentenza n. 605 del 03/12/2019, Rv. 278095

    Richiamata in relazione al valore dei precedenti e alla necessità che essi siano specificati e pertinenti (valenza ostativa solo se dichiarata delinquenza abituale/professionale/per tendenza o per ripetizione di reati della stessa indole).

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269

    Citata in riferimento agli obblighi motivazionali in tema di continuazione e dosimetria della pena: il giudice deve chiarire come è composta la pena e perché sono state determinate le quote di aumento o cumulo.

Massime di principio

  • La sussistenza o l'esclusione di benefici o cause speciali (es. art. 131-bis) richiede una motivazione specifica e collegata alle evidenze: non è sufficiente un riferimento astratto o di principio.
  • Formule generiche come "non occasionalità" o "allarme sociale" devono essere dettagliate con elementi fattuali (frequenza, modalità ripetute, concrete conseguenze) per incidere nella valutazione del dolo o della pericolosità sociale.
  • Il richiamo ai precedenti o al casellario ha valore aggravante solo se il giudice indica concretamente la natura dei precedenti (es. delinquente abituale, professionale, tendenza o ripetizione di reati della stessa indole); altrimenti la rilevanza è insufficiente.
  • Sulle ipotesi di continuazione (anche esterna) il giudice deve esplicitare come sono state determinate le singole pene, la loro ricomposizione e l'eventuale aumento: va fornita una chiara ricostruzione aritmetica e giuridica della dosimetria.
  • Se il difensore produce giustificazioni o prove (es. necessità di recarsi in farmacia), il giudice di merito deve valutarle espressamente e motivare il loro accoglimento o rigetto.
  • La carenza motivazionale sui punti essenziali della decisione espone la pronuncia a annullamento in Cassazione e a rinvio, obbligando il giudice di merito a colmare i vuoti con argomentazioni concrete e documentate.

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