Sentenza n. 5953/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento di G.S.E. S.p.A. prot. n. GSE/P2022002481 del 17 ottobre 2022; - di ogni altro atto e provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso o consequenziale, per quanto lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici di rigetto dell’istanza di riesame e conferma della decadenza dal diritto a tariffe incentivanti
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici che aveva rigettato l’istanza di riesame e confermato la precedente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti riconosciute con un provvedimento del 2011. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivato dal sopravvenuto venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione. La rinuncia è stata notificata alle amministrazioni intimate; il Gestore dei Servizi Energetici non vi ha manifestato opposizione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Non è stata esaminata la legittimità del provvedimento impugnato né il merito della decadenza dalle tariffe incentivanti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata la mancata opposizione del Gestore dei Servizi Energetici, la natura formale dell’attività difensiva svolta e la complessità tecnico-giuridica della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.
Disciplina la rinuncia al ricorso nel processo amministrativo e ne consente la presa d’atto ai fini dell’estinzione del giudizio.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della rinuncia al ricorso ritualmente notificata quando non vi sia opposizione delle parti interessate e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- La rinuncia al ricorso, determinata dal sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione, impedisce l’esame del merito delle censure dedotte e dell’atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la parte resistente non si opponga alla rinuncia, l’attività difensiva sia stata meramente formale e la controversia presenti complessità tecnico-giuridica.
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