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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16264/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione pronunciata dalla Corte d'appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente argomentato in ordine alla sussistenza del fatto tipico. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche e non si confrontavano con la motivazione di merito della Corte territoriale, la quale aveva svolto un apparato argomentativo puntuale e logico.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata per la condanna di merito, relativa al reato di evasione; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale, ma prende atto che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure apodittiche o meramente generiche non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La configurabilità del reato non può essere contestata in cassazione con doglianze astratte o non correlate agli accertamenti di merito già compiuti dal giudice di appello, quando questi siano sorretti da motivazione puntuale e logica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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