Cassazione Penale, Sentenza n. 22620/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare (per i capi a) e b)) ex art. 309/310 cod. proc. pen., per presunta mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento RGNR 2338/21; il Procuratore contestava che gli atti erano invece stati tempestivamente inviati via PEC e che il Tribunale aveva errato nel dichiarare l'inefficacia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero: ha accertato che gli atti relativi al RGNR 2338/2021 erano stati tempestivamente e integralmente trasmessi (anche in file separato) e che il Tribunale del riesame non aveva verificato correttamente la disponibilità del fascicolo digitale. Poiché la sanzione della perdita di efficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si applica per la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente e non per difetti eventualmente imputabili all'ufficio destinatario, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Torino per un nuovo esame.
Norme richiamate
Stabilisce l'obbligo per l'autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti necessari entro il termine indicato (comma 5) e prevede la perdita di efficacia della misura in caso di mancata trasmissione (comma 10); il comma 8 disciplina l'avviso della data di udienza. La Corte precisa che la sanzione si applica all'omessa trasmissione da parte dell'autorità procedente, non a carico dell'ufficio destinatario per eventuali problemi di stampa o consultazione del fascicolo cartaceo.
art. 100 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la trasmissione anche della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5; non vieta la trasmissione in formato digitale, purché la difesa possa consultare ed estrarre copia in tempo utile per il riesame.
art. 64
Prevede che, in caso di urgenza o riguardo atti sulla libertà personale, la comunicazione sia eseguita col mezzo più celere e che la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei se il funzionario attesta di aver trasmesso l'originale; supporta la possibilità di uso di mezzi telematici per atti urgenti.
Massime di principio
- La trasmissione degli atti in formato digitale (es. PEC, file elettronici) è valida se consente alla difesa di consultare ed estrarre copia nei termini utili per il riesame; non è necessario che sia sempre presente una stampa cartacea nel fascicolo.
- La perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, si applica solo quando l'autorità procedente non trasmette gli atti entro il termine: non va applicata automaticamente per problemi di consultazione o stampa a valle imputabili all'ufficio destinatario.
- Il giudice del riesame deve accertare concretamente la presenza degli atti nel fascicolo digitale (compresi file separati) prima di dichiarare l'inefficacia della misura; la mera "indisponibilità" della stampa cartacea non è sufficiente.
- Se gli atti sono stati trasmessi ma risultano organizzati in più file o fascicoli separati, occorre una verifica puntuale del sistema telematico e degli elenchi di trasmissione (attestazioni di invio) prima di adottare sanzioni procedurali gravose.
- In casi analoghi la parte che contesta la correttezza della trasmissione deve produrre prove dell'invio (es. ricevute PEC, attestazioni di cancelleria); il giudice deve valutare tali elementi e, se necessario, rinviare per nuovo esame anziché dichiarare immediatamente l'inefficacia della misura.
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