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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna, pronunciata in primo grado con rito abbreviato, per il reato di furto aggravato (commesso in più di tre persone e per rilevante danno patrimoniale) relativo a un autocarro con semirimorchio contenente 650 colli per un valore complessivo di circa un milione di euro. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per non avere la Corte di appello adeguatamente valutato le doglianze di appello relative all'inconferenza delle dichiarazioni del coimputato Alessandro Esposito, alla necessità di una prova certa della conoscenza, da parte del ricorrente, della provenienza illecita della merce, e alla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni di altri testi (in particolare Luca Miliardi); (2) censura della valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, contestando la misura del danno così come valutata dagli organi investigativi e valorizzata in sede di giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure: le dichiarazioni accusatorie di Esposito non si limitavano a descrivere il ruolo di Mocerino (addetto allo scarico) ma indicavano anche la consapevolezza della simulazione della rapina e della reale natura furtiva dell'azione; tali dichiarazioni sono state riscontrate da elementi esterni, tra cui la precipitosa fuga di Mocerino al momento dell'intervento di polizia, che ha valore di riscontro non tautologico. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancata specificità e per essere mera reiterazione delle censure già esperite in appello; inoltre la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'aggravante collegandola al numero consistente di colli sottratti (650) e alla valutazione della polizia giudiziaria, rilevando l'irrilevanza del successivo recupero dei beni da parte del proprietario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza decisa il 17/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il contenuto e l'ambito dei motivi proponibili in Cassazione con riferimento al rito abbreviato; il ricorso deve rispettare i limiti di specificità e non può essere una mera reiterazione di censure già valutate nei gradi precedenti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le dichiarazioni di parte possono essere valorizzate solo se riscontrate da elementi estranei alle stesse; i riscontri devono provenire da fonti ab externe per evitare verifiche tautologiche.

  • Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013

    Giurisprudenza che chiarisce la necessità che i riscontri alle dichiarazioni abbiano carattere di estraneità e non siano autoreferenziali, delineando i limiti della funzione 'gregaria' dei riscontri rispetto alla prova principale.

  • Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 (Ambrosino)

    Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997

    Riferimento giurisprudenziale usato per affermare che la ricostruzione del fatto operata in secondo grado si integra con quella di primo grado quando è conforme e motivata.

Massime di principio

  • In un giudizio abbreviato i rimedi in Cassazione sono soggetti a limiti di specificità: non sono ammesse censure meramente reiterative o non argomentate rispetto a quelle già respinte in appello.
  • Le dichiarazioni di un coimputato possono essere utilizzate per fondare una condanna se sono accompagnate da riscontri esterni e non tautologici; comportamenti come la fuga al momento dell'intervento di polizia possono costituire riscontro utile a corroborare le dichiarazioni accusatorie.
  • Per l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" è rilevante la consistenza quantitativa del bene sottratto (es. 650 colli) e le valutazioni investigative possono essere utilizzate anche nel rito abbreviato; il successivo recupero della merce dal proprietario non esclude automaticamente l'aggravante.
  • In Cassazione è essenziale formulare censure precise e argomentate: contestare genericamente la affidabilità di una prova o richiedere una nuova valutazione senza indicare punti di criticità specifici porta all'inammissibilità o al rigetto.
  • Chi impugna la motivazione deve mostrare in che modo la valutazione del giudice di merito sia contraddittoria, illogica o carente; non basta affermare l'inconferenza delle dichiarazioni senza indicare riscontri concreti dell'errore valutativo.

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