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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26899/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato nei confronti di Tani e Eccher la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale per un anno, contestando il reato di appropriazione indebita aggravata per avere, in concorso e quale legali rappresentanti di Hire Holdings s.r.l., copiato dai sistemi informatici di Future Academy s.r.l. i file contenenti i corsi di formazione "Mindfulness". Il Procuratore sosteneva che i file costituiscono "cosa mobile" e che la copiatura aveva oltrepassato i limiti del titolo di detenzione integrando l'appropriazione indebita; i difensori dei due imputati obiettavano che la mera copiatura non aveva privato la vittima della disponibilità materiale e giuridica dei file e che i fatti potevano configurare reati informatici (es. art. 615-ter) o altre fattispecie, ma non l'appropriazione indebita.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, a prescindere dalla qualificazione dei file come "cosa mobile", nella fattispecie manchi l'elemento materiale dell'appropriazione indebita: vi è stata soltanto la copiatura dei file senza cancellazione o trasferimento definitivo, per cui il titolare ha mantenuto la disponibilità materiale e giuridica del materiale. La Corte ha quindi confermato che la mera acquisizione di copie e della conoscenza delle informazioni non integra l'appropriazione indebita; l'appropriazione richiederebbe la sottrazione definitiva (es. cancellazione dell'originale o spostamento su memoria dell'imputato). Di conseguenza il provvedimento impugnato (annullamento dell'ordinanza del G.I.P.) è stato lasciato intatto e il ricorso del P.M. è respinto.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    La Corte interpreta che l'art. 646 richiede, per integrarsi, l'elemento materiale costituito dalla definitiva sottrazione/interversione del possesso della "res". La mera copiatura di file, senza cancellazione né spostamento che privi definitivamente il titolare della disponibilità, non costituisce appropriazione indebita.

  • art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico)

    Richiamato dai difensori come fattispecie alternativa: la duplicazione non autorizzata di file e l'accesso abusivo possono trovare più appropriata ricostruzione nel diritto penale informatico (art. 615-ter e connessi), piuttosto che nell'appropriazione indebita.

  • Sez. 2, n. 11959 del 07/11/2019, "Carluccini"

    Giurisprudenza citata dal ricorrente che aveva ritenuto qualificabile come "sottrazione" la cancellazione dei file (caso in cui era avvenuta la cancellazione dell'originale), ma la Corte distingue quel caso dalla mera copiatura senza cancellazione.

  • Sez. 2, n. 24471 del 06/02/2019, "Valicenti"

    Principio richiamato dal ricorrente secondo cui l'uso indebito che trascende i limiti del titolo può integrare appropriazione se determina l'interversione del possesso; la Corte ha però ribadito che serve la perdita effettiva della disponibilità per la vittima.

  • Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, "Carnovale"

    Giurisprudenza sul valore delle copie cartacee di documenti societari come strumento per trasferire tecnologia; richiamata dal ricorrente ma ritenuta non sovrapponibile al bene informatico quando manca la sottrazione definitiva.

  • Sez. 4, n. 44840 del 26/10/2010, "Petrosino" e Sez. 4, n. 3449 del 13/11/2003, "Grimoldi"

    Precedenti che escludono la configurabilità del furto (e per analogia dell'appropriazione) nel caso di semplice copiatura non autorizzata di file informatici, in quanto non comporta la perdita del possesso da parte del legittimo detentore.

Massime di principio

  • La mera copiatura non autorizzata di file informatici non integra l'appropriazione indebita se l'originario titolare mantiene la disponibilità materiale e giuridica dei file (assenza di "interversione del possesso").
  • Per configurare appropriazione rispetto a beni digitali è necessario un comportamento che determini la sottrazione definitiva dell'originario possessore (es. cancellazione dell'originale o trasferimento del file su memoria dell'agente), o comunque lo spostamento tale da privare il titolare della disponibilità.
  • Quando manca la definitiva sottrazione, la condotta può comunque integrare altre fattispecie penali (es. accesso abusivo, illecita acquisizione di dati, violazione di segreto aziendale, reati informatici) o responsabilità civili (violazione di diritti di proprietà intellettuale, concorrenza sleale, violazione di segreti commerciali).
  • Nel valutare misure interdittive o sanzioni penali per condotte su beni digitali è necessario accertare concretamente l'effetto patrimoniale e la perdurante disponibilità del materiale alla vittima; il danno economico non sempre coincide con la sussunzione nel reato di appropriazione.
  • Per chi tutela interessi della parte lesa, quando non è possibile dimostrare la sottrazione del bene digitale, è più efficace ricorrere sia alle norme penali informatiche sia all'azione civile per protezione di diritti d'autore, segreti commerciali o per il risarcimento del danno.

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