Sentenza n. 5413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 7743 del 18 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCom n. 406/24/CONS, recante un provvedimento cautelare di sospensione degli obblighi regolamentari gravanti su TIM a seguito della cessione della rete fissa
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente e operatori concorrenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Fastweb aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera AGCom n. 406/24/CONS, concernente la sospensione dell'applicabilità a TIM degli obblighi regolamentari, inclusi quelli relativi alla replicabilità delle offerte al dettaglio, nel contesto del procedimento di analisi del nuovo assetto del mercato della rete fissa. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso in parte per infondatezza e in parte per inammissibilità. Fastweb ha proposto appello contro tale sentenza. Telecom Italia ha proposto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale. Nel corso del giudizio è stata adottata la delibera AGCom n. 58/26/CONS, recante la nuova analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, che ha confermato e reso definitivo il superamento della misura cautelare, revocando definitivamente in capo a TIM gli obblighi di replicabilità delle offerte retail e imponendo a FiberCop nuovi obblighi regolamentari coerenti con il nuovo assetto di mercato. Tutte le parti hanno quindi rilevato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione della precedente delibera; Fastweb ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre le altre parti hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello principale di Fastweb per sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, anche l'appello incidentale condizionato di Telecom Italia. La delibera n. 58/26/CONS ha integralmente disciplinato il rapporto controverso, sostituendo e assorbendo la precedente delibera cautelare n. 406/24/CONS; inoltre, la nuova delibera era già oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al TAR Lazio. Pertanto, l'eventuale accoglimento dell'appello non avrebbe arrecato alcuna utilità pratica all'appellante. Il giudice ha qualificato la sopravvenienza come circostanza oggettiva e indipendente dalla volontà di Fastweb e, per tale ragione, ha compensato integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
articolo 33, comma 8, del Codice delle comunicazioni elettroniche
Provvedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 33, comma 8 del Codice
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento cautelare adottato dall'AGCom; la sentenza non ne esamina nel merito l'interpretazione.
articolo 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice
È richiamato quale fondamento normativo della successiva analisi di mercato che ha sostituito e reso definitivo il precedente assetto cautelare.
Massime di principio
- L'impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un successivo provvedimento sostituisce e assorbe integralmente l'atto impugnato, disciplinando in via definitiva il rapporto controverso, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità pratica.
- La sopravvenuta adozione di un atto definitivo che disciplina la medesima situazione sostanziale non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: quando permane astrattamente una questione sull'atto precedente, ma viene meno ogni utilità concreta della decisione, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'improcedibilità derivante dall'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento successivo e oggettivamente sostitutivo, indipendente dalla volontà dell'appellante, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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