Cassazione Penale, Ordinanza n. 08742/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile il motivo dedotto perché non rientrante tra quelli proponibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge sull'affermazione di responsabilità penale. Dal testo emerge che si trattava di una sentenza di condanna resa in esito a concordato in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.: sono ammissibili solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; restano invece inammissibili le contestazioni sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la sentenza resa all'esito di concordato in appello; contro tale decisione il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta concordata.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di concordato in appello, secondo il principio richiamato dalla Corte.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a vizi specifici del procedimento di concordato e del contenuto della decisione, non potendo essere usato per riproporre doglianze di merito già rinunciate.
- Le censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sulla conformità della sentenza alla richiesta concordata sono deducibili; sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati o la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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