Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la sua domanda di restituzione della porzione di prezzo pagata in eccedenza rispetto al corrispettivo massimo stabilito dalla convenzione stipulata, ai sensi della legge n. 865 del 1971, tra il Comune e l'impresa costruttrice per la cessione dell'immobile. Il ricorso riguardava quindi una controversia sulla ripetizione di somme corrisposte per l'acquisto di un bene immobile in edilizia convenzionata. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal proprio procuratore; l'atto risultava accettato dal controricorrente e dal suo difensore.
Norme richiamate
richiamato quale आधार processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
menzionata come fonte della convenzione tra Comune e impresa costruttrice che fissava il prezzo di cessione dell'immobile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente formulata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se dagli atti risulta l'accettazione della rinuncia nei termini rilevanti ai fini processuali.
- La controversia sulla restituzione del prezzo eccedente in una vendita immobiliare convenzionata attiene al rispetto del limite di prezzo imposto dalla convenzione urbanistica o pubblicistica richiamata nel contratto di cessione.
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