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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05631/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di diversi giudizi. La Corte di appello di Ancona, decidendo in sede esecutiva, ha respinto l'istanza ritenendo non ravvisabili concreti indicatori della comune ideazione tra le diverse condotte. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; la critica, secondo la Corte di cassazione, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già compiutamente esaminato i profili fattuali relativi ai diversi giudizi e che la doglianza si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione in fatto, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto quando il giudice di merito o dell'esecuzione abbia già esaminato compiutamente gli elementi rilevanti.
  • La domanda di riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte; in mancanza di tali elementi, il diniego è sorretto da valutazione di fatto non sindacabile se non nei limiti del vizio di motivazione consentito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi dedotti, pur formalmente prospettati come violazione di legge o vizio motivazionale, sono diretti esclusivamente a ottenere una nuova lettura del compendio fattuale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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