Cassazione Civile, Ordinanza n. 41963/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una banca, operando in nome e nell'interesse di altra banca mandante creditrice, aveva chiesto la risoluzione per inadempimento di un concordato preventivo già omologato nei confronti della società debitrice. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e del reclamo in appello, la banca ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato documentazione sopravvenuta da cui risultava che il tribunale aveva successivamente risolto il concordato preventivo della debitrice e, contestualmente, dichiarato il fallimento della stessa. Ha quindi chiesto accertarsi la cessazione della materia del contendere. Il pubblico ministero ha chiesto in via principale l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, e solo in subordine ha evocato un profilo di litisconsorzio necessario in caso di eventuale revoca del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile la produzione, in sede di legittimità, della documentazione sopravvenuta ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché incidente sulla proseguibilità del ricorso. Preso atto che la risoluzione giudiziale del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento della società debitrice avevano fatto venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere la cassazione del decreto impugnato, e che anche la resistente non aveva più interesse a contrastare l'impugnazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo insussistente una residua controversia sul punto.
Norme richiamate
In sede di legittimità è consentito il deposito di documenti nuovi non solo per l'inammissibilità del ricorso, ma più in generale quando incidano sulla proponibilità, procedibilità o proseguibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti sopravvenuti che incidano non solo sull'ammissibilità, ma anche sull'interesse a coltivare il ricorso e sulla sua proseguibilità.
- La sopravvenuta definizione, in senso incompatibile con la domanda proposta, della procedura concorsuale oggetto di impugnazione può determinare la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse di entrambe le parti.
- Quando viene meno ogni attuale interesse delle parti alla decisione sul ricorso, la Corte può limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere senza statuire sulle spese, se non residua una specifica controversia sul punto.
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