Ordinanza n. 1269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22887/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 22887/2025, favorevole al ricorrente di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. A sostegno dell'istanza cautelare ha prospettato esigenze riconducibili alla tutela del diritto alla salute della collettività e alla necessità di evitare un possibile sovradimensionamento ingiustificato dei punti di commercializzazione. Dal testo non emergono ulteriori motivi di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. All'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto recessivi i profili di periculum prospettati dall'Agenzia, in quanto fondati su riferimenti generici alla tutela della salute collettiva e all'eventuale sovradimensionamento dei punti di commercializzazione. Ha invece considerato prevalente l'interesse dell'appellato a non perdere una significativa fonte di reddito necessaria per le proprie esigenze di vita. Non ravvisando il periculum in mora, il Collegio non ha accolto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la concreta dimostrazione del periculum in mora; allegazioni generiche relative a interessi pubblici, quali la tutela della salute collettiva o l'esigenza di evitare un sovradimensionamento dell'offerta commerciale, non sono sufficienti.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico genericamente prospettato può risultare recessivo rispetto all'interesse concreto e attuale del privato a non perdere una significativa fonte di reddito necessaria per le proprie esigenze di vita.
- L'assenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare, senza che l'ordinanza esamini nel merito il fumus boni iuris.
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