Cassazione Penale, Sentenza n. 17199/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione del Tribunale di Genova che aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. L'imputata era stata giudicata per il furto in concorso (artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7 c.p.), per essersi impossessata, nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2013, di un telefono cellulare e di un impianto stereo sottratti da un'autovettura dopo averne forzato la portiera. Il Procuratore generale deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto decorso il termine prescrizionale, non avendo valutato che le circostanze aggravanti contestate (violenza sulle cose mediante forzatura della portiera e fatto commesso su cosa esposta alla pubblica fede) sono circostanze aggravanti "ad effetto speciale" che, con la loro applicazione congiunta, innalzano la pena edittale massima in modo da prolungare il termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. La Corte ha osservato che il Tribunale aveva errato nel ritenere maturata la prescrizione: le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, commi 2 e 7 c.p. sono di effetto speciale e, applicate congiuntamente, determinano una pena detentiva (da tre a dieci anni) superiore di oltre un terzo rispetto alla pena edittale base, con la conseguenza che il termine prescrizionale da computare è quello riferito al massimo edittale aumentato (compreso l'ulteriore aumento di legge e i tempi di sospensione). Poiché il reato è stato consumato tra il 28 e il 29 marzo 2013, il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato in quanto l'azione è stata commessa in concorso con altri soggetti; la partecipazione concorrente è rilevante ai fini dell'imputazione del reato.
Norma base del furto; il fatto addebitato alla resistente è qualificabile come furto con sottrazione di beni dall'interno di un'autovettura.
art. 625 c.p., nn. 2 e 7 (commi 2 e 7)
Le circostanze aggravanti contestate (violenza sulle cose mediante forzatura della portiera e fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) sono state interpretate dalla Corte come "aggravanti ad effetto speciale" che, applicate congiuntamente, innalzano la pena edittale massima in misura tale da estendere il termine prescrizionale (calcolo della prescrizione basato sul massimo edittale aumentato, comprensivo delle maggiorazioni previste).
Massime di principio
- Quando le circostanze aggravanti sono "ad effetto speciale" e, con la loro applicazione, aumentano la pena edittale in modo superiore a un terzo, il termine di prescrizione va calcolato sul massimo edittale così aumentato; pertanto la prescrizione può risultare non ancora maturata anche se calcolata sulla pena base.
- Il punto di decorrenza della prescrizione è la data della consumazione del reato (qui tra il 28 e il 29 marzo 2013) e occorre sommare al termine legale gli aumenti derivanti dall'applicazione delle aggravanti e i periodi di sospensione intervenuti.
- Se il giudice di merito dichiara estinto il reato per prescrizione ma ha erroneamente valutato l'effetto di aggravanti speciali sul termine prescrizionale, la sentenza è reclamabile per cassazione per erronea applicazione della legge penale e può essere annullata.
- È essenziale distinguere tra aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale: solo queste ultime possono modificare l'entità della pena in modo da incidere sul calcolo della prescrizione.
- In caso di plurime aggravanti, il loro effetto congiunto sul massimo edittale dev'essere valutato concretamente prima di dichiarare la prescrizione; errori in tale valutazione possono comportare la riapertura del procedimento.
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