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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30121/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda il provvedimento con cui la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta avverso una condanna divenuta irrevocabile e ha rigettato la sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 630, lett. c, e 634 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la novità delle prove richieste e avrebbe anticipato il giudizio di merito, laddove la revisione era fondata su nuovi accertamenti tecnici resi possibili da nuove tecnologie, in particolare un'analisi fonica, oltre a calcoli e planimetrie aggiornate; con il secondo ha lamentato vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione apparente nel ritenere inutilizzabile una precedente sentenza assolutoria del 2014, annullata in sede di legittimità, senza considerare il prospettato vizio di metodo nella valutazione degli indizi e la novità delle prove tecniche richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici entrambi i motivi perché il ricorrente non ha concretamente e specificamente indicato in cosa consistesse il preteso metodo scientifico innovativo idoneo a integrare la nozione di 'prove nuove' ai fini della revisione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per essere ammissibili, le nuove prove devono fondarsi su acquisizioni scientifiche o tecniche sopravvenute, diverse e innovative, capaci di produrre risultati non ottenibili con le metodiche già disponibili al tempo del giudizio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Ai fini dell'ammissibilità della revisione, le prove nuove devono essere tali da non essere state acquisibili con le metodiche disponibili nel processo originario e devono consistere in acquisizioni scientifiche o tecniche sopravvenute, diverse e innovative.

  • art. 634 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nella valutazione di ammissibilità della revisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revisione, la nozione di 'prove nuove' ex art. 630, comma 1, lett. c, c.p.p. comprende anche acquisizioni scientifiche o tecniche sopravvenute, ma solo se realmente innovative e idonee a fornire risultati non raggiungibili con gli strumenti disponibili al tempo del giudizio definito.
  • Chi deduce la novità della prova deve indicare in modo preciso e dettagliato il contenuto dell'innovazione scientifica o tecnica invocata; affermazioni generiche o meramente esplorative non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità.
  • È legittima la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione quando la richiesta si risolva nella mera riproposizione di doglianze già esaminate o in una richiesta di rinnovazione istruttoria priva di specifica dimostrazione della sopravvenuta novità della prova.
  • In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente non può fondarsi su allegazioni generiche circa la novità delle prove richieste, se il ricorrente non dimostra puntualmente la rilevanza e l'effettiva innovatività degli elementi addotti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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