Cassazione Penale, Sentenza n. 390/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame ex art. 322 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo sull'impianto in costruzione. Deduceva un unico motivo di ricorso per violazione degli artt. 322 e 568 c.p.p., sostenendo la sussistenza del proprio interesse a proporre la domanda di riesame sotto plurimi profili.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il 25/11/2022 il ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p., allegando il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva revocato il sequestro. La Corte ha richiamato il principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente comporta l'inammissibilitaà del ricorso senza condanna alle spese processuali nÈ al pagamento di una somma per ammende. In applicazione di tale principio, il ricorso e stato dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese e senza ammenda.
Norme richiamate
Norma processuale evocata dal ricorrente in relazione all'istanza di riesame del sequestro; nel caso la Corte non ha pronunciato sul merito della violazione prospettata perche il ricorso e divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata in relazione alla declaratoria di inammissibilitaà; la Corte non ha approfondito la questione sostanziale a causa della rinuncia e della revoca del sequestro.
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia depositata dal ricorrente, unitamente alla revoca del sequestro da parte del P.M., ha determinato la declaratoria di inammissibilitaà del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Precedente: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549 - 01)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo cui la restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione dell'impugnazione comporta sopravvenuta mancanza di interesse e, quando la causa non e imputabile al ricorrente, non puo essere disposto il pagamento delle spese o di ammende.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso avverso provvedimenti cautelari (es. sequestro), interviene la revoca o la restituzione della cosa da parte dell'autoritaà, il ricorso puo diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: in tale ipotesi il ricorrente non viene condannato alle spese processuali nÈ al versamento di ammende.
- La rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p., se accompagnata da un provvedimento che elimina l'interesse (es. revoca del sequestro), porta generalmente alla declaratoria di inammissibilitaà del ricorso senza conseguenze economiche per il ricorrente.
- Se invece la perdita dell'interesse dipende da un comportamento imputabile al ricorrente (es. esecuzione di atti volti a rendere inoffensivo l'oggetto del contendere), il giudice potrebbe valutare diversamente la distribuzione delle spese.
- In casi simili conviene verificare tempestivamente l'esistenza dell'interesse a procedere e, se sopravvengono fatti estintivi o revoche, valutare la rinuncia per evitare oneri inutili e per ottenere la non condanna alle spese.
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