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Sentenza

Sentenza n. 2699/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, n. 26/2025, pubblicata in data 22.05.2025, R.G. 699/2024.

Giustizia amministrativa202600216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, n. 26/2025, notificata al Ministero il 30 maggio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza era passata in giudicato, che la pretesa economica era sorretta da idonea documentazione e che l'amministrazione non aveva provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme è procedibile, per le obbligazioni pecuniarie, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato riconosce una spettanza economica e l'amministrazione non deduce né documenta di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine determinato, con detrazione degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore e individui il residuo importo dovuto adottando gli atti necessari all'esecuzione.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di uno specifico compenso, quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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