Sentenza del 03/11/2016 n. 5598 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE - Plusvalenza - Imposta sostitutiva - Deducibilità dei costi di consulenza e/o assistenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata respinta. La norma consente la deduzione esclusivamente della spesa relativa alla redazione della relazione di stima predisposta per conto dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta. Gli altri costi, inclusi quelli per consulenza e assistenza nell’operazione di cessione, non sono deducibili perché non rientrano nell’ambito letterale della previsione normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 5, comma 5, della legge n. 448/2001, applicabile alla cessione di partecipazioni con determinazione della plusvalenza mediante imposta sostitutiva. Il ricorrente pretendeva di dedurre non solo la spesa per la relazione di stima, ma anche gli ulteriori oneri sostenuti per attività di consulenza e assistenza connesse all’operazione di cessione.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, legge n. 448/2001
La norma consente di dedurre dal reddito d’impresa la spesa relativa alla relazione di stima predisposta per conto dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta.
La deduzione ha carattere specifico e circoscritto: riguarda esclusivamente il costo della relazione di stima e non si estende agli ulteriori costi di consulenza o assistenza sostenuti per la cessione della partecipazione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale individua espressamente una specifica categoria di costi deducibili, la deduzione non può essere estesa per analogia ad altre spese economicamente collegate alla medesima operazione.
- Per beneficiare della deduzione è necessario dimostrare che la spesa riguarda direttamente la relazione di stima prevista dalla legge; le fatture relative a consulenza negoziale, assistenza legale, finanziaria o organizzativa restano escluse se non coincidono con tale attività.
- La connessione funzionale di una spesa con un’operazione fiscalmente agevolata non è sufficiente, da sola, a renderla deducibile: occorre che la spesa rientri esattamente nella tipologia prevista dalla disposizione.
- In situazioni analoghe è quindi opportuno separare documentalmente il compenso per la perizia di stima dagli eventuali compensi per consulenza o assistenza, poiché soltanto il primo può beneficiare della deduzione prevista.
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