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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08157/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La procedura camerale è stata attivata dal tribunale che ha segnalato un errore materiale nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione: a seguito dell'annullamento dell'impugnazione proposta dalla sola parte pubblica, senza rinvio, perché nelle more il reato era estinto per remissione di querela, il dispositivo non aveva però disposto sulle spese processuali. Il pubblico ministero ha chiesto la correzione dell'errore materiale. La Corte ha rilevato che, per legge, in caso di remissione di querela le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato se non diversamente convenuto, sicché la mancata statuizione sulle spese costituiva un mero refuso emendabile ex art. 130 c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo della precedente sentenza/ordinanza, dopo la parola "querela" vengano inserite le parole "ponendo le spese del procedimento a carico del querelato". Ha quindi mandato alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. La decisione non modifica il merito dell'annullamento senza rinvio già pronunciato, ma integra il dispositivo sulla regolazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario quando la rettifica non comporti una modificazione essenziale della decisione; la correzione può riguardare anche provvedimenti del giudice di legittimità.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    In caso di remissione di querela, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti.

Massime di principio

  • È legittima la correzione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., di un errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione quando la rettifica si limiti a integrare un capo omesso senza alterare la sostanza della decisione già assunta.
  • La mancata statuizione sulle spese processuali, quando la legge ne impone la regolazione in capo al querelato a seguito di remissione di querela, costituisce un errore materiale emendabile e non un vizio che impone la riforma del decisum nel merito.
  • La correzione di errori materiali incidenti su punti della decisione divenuti irrevocabili spetta al giudice che ha emesso il provvedimento.
  • In presenza di remissione di querela e assenza di diverso accordo, le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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