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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27946/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Marsala nei confronti dell'imputata, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato a lei ascritto. Con il ricorso per cassazione la prevenuta deduceva un unico motivo, denunciando vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge, sul rilievo che i giudici di merito avessero ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato in assenza di adeguata dimostrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo proposto eccessivamente generico, perché la ricorrente si era limitata a una censura acritica della decisione di appello senza formulare specifiche critiche alla motivazione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata come parametro per escludere l'automatismo della condanna alla Cassa delle ammende solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali rispetto alla motivazione della decisione impugnata; la mera critica apodittica o di stile integra genericità e può condurre all'inammissibilità.
  • La deduzione di vizio di motivazione o di erronea applicazione di legge non è sufficiente se non è accompagnata da una concreta confutazione delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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