Cassazione Penale, Sentenza n. 37788/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di minaccia (capo b), deducendo violazione di legge perché, a suo avviso, risultava agli atti una valida denuncia-querela presentata dalla parte civile Anna Manetta il 30/11/2017; con un unico motivo il PG chiedeva l'annullamento parziale della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: nel corso del giudizio di legittimità è sopraggiunta la prescrizione del reato, per cui il ricorso non poteva ottenere un risultato praticamente favorevole. In aggiunta, la Corte ha rilevato carenza di specificità del motivo, perché non era indicato se la querela allegata fosse anche parte del fascicolo del procedimento. Di conseguenza la decisione di merito (assoluzione per insussistenza e dichiarazione di non doversi procedere per il capo b) è rimasta sostanzialmente confermata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la mera presenza di parti civili che non abbiano impugnato la sentenza d'appello non determina l'operatività dell'art. 578 c.p.p.; quindi la sola presenza della parte civile non evita l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero se è intervenuta la prescrizione.
Cass. Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024 (Rv. 286575-01)
Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 - 01
Giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione per insussistenza quando, prima della decisione di legittimità, sia maturata la prescrizione, salvo che emerga un interesse concreto del PM esterno al processo.
Cass. Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021 (Rv. 282243-01)
Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Pg, Rv. 282243 - 01
Giurisprudenza confermante il principio che il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per difetto di interesse quando la causa estintiva (prescrizione) sia sopravvenuta, e che la mera presenza di parti civili non sostituisce o integra l'interesse del PM a mantenere il procedimento penale.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di cassazione, sopraggiunge la prescrizione del reato, il ricorso del pubblico ministero può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, a meno che non emerga un interesse concreto ed esterno al processo.
- Il ricorrente deve indicare motivi specifici e collegare le prove/documenti (es. querela) al fascicolo del procedimento: la generica allegazione di atti non presenti nel fascicolo può determinare inammissibilità per carenza di specificità.
- La presenza di parti civili nel processo non rende automaticamente operativa l'eventuale causa di non doversi procedere o l'art. 578 c.p.p.; se le parti civili non impugnano la sentenza d'appello, esse non preservano di per sé l'interesse del pubblico ministero a proseguire l'impugnazione.
- Per contestare la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela è essenziale documentare chiaramente l'esistenza e la tempestività della querela nel fascicolo processuale.
- Il pubblico ministero, quando impugna, deve perseguire un vantaggio pratico e non solo teorico: l'azione di cassazione non è ammessa quando non può più produrre effetti utili concreti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37764/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37768/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37769/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37791/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37815/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37830/2025 del 20/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →