Ordinanza n. 681/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a. del verbale di Collaudo del 13.11.2025, conosciuto a seguito di ostensione del 7 gennaio 2026, inerente l’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Teggiano alla in località Piedimonte, in uso alla Società Chimera Carburanti s.r.l. (ancorché riportante in oggetto un indirizzo errato); b. del d.d. n. 12 del 30.5.2025, recante nomina della Commissione di Collaudo; c. della presa d’atto del Comune, ove adottata; d. dell’autorizzazione provvisoria n. 2 del 3.6.2025, ove tuttora efficace; e. dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, ove disposta; f. della voltura dell’autorizzazione n. 4033/01; g. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di collaudo del 13 novembre 2025 relativo a un impianto di distribuzione carburanti, unitamente agli atti connessi, tra cui la nomina della commissione di collaudo, l'autorizzazione provvisoria, l'autorizzazione all'esercizio e la voltura dell'autorizzazione originaria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di collaudo del 13 novembre 2025, conosciuto il 7 gennaio 2026 a seguito di ostensione, relativo a un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Teggiano e utilizzato dalla società controinteressata. Sono stati inoltre impugnati, ove esistenti o ancora efficaci, la nomina della commissione di collaudo, la presa d'atto comunale, l'autorizzazione provvisoria, l'autorizzazione all'esercizio, la voltura dell'autorizzazione originaria e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione è limitata alla necessità di integrare il contraddittorio e alla fissazione dell'udienza di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro il verbale di collaudo e gli atti connessi. Ha rilevato che la controversia riguarda anche il proprietario dell'impianto, il quale deve partecipare al giudizio quale soggetto interessato, e ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, c.p.a. La ricorrente è stata onerata di notificargli il ricorso entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza, e di depositare l'atto comprovante l'integrazione entro 10 giorni dalla notificazione. Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sospensiva. L'udienza di merito è stata fissata per il 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
Il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari o comunque interessati al giudizio, assegnando alla parte onerata termini perentori per la notificazione e il deposito della prova dell'adempimento.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare l'udienza di merito senza concedere una distinta misura cautelare.
Massime di principio
- Quando il giudizio di annullamento riguarda atti incidenti su un impianto di cui sia proprietario un soggetto non ancora parte, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti qualora la sua posizione sia direttamente interessata dalla controversia.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'assegnazione alla parte onerata di un termine perentorio per la notificazione del ricorso e di un ulteriore termine perentorio per il deposito della prova dell'adempimento.
- Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza adozione di una misura cautelare, quando la definizione ravvicinata della causa assicuri una tutela adeguata.
Come è indicizzato
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