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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 510/2024 del Tribunale di Vercelli “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.

Giustizia amministrativa202503310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 510/2024 relativa all'ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a tempo determinato/precario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 510/2024, concernente il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale dei docenti a tempo determinato o precari. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una memoria dando atto dell'intervenuto adempimento; la documentazione prodotta dall'Amministrazione ha confermato che il Ministero aveva dato esecuzione al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adempiuto alla sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata mediante l'adempimento del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'Amministrazione al titolo giudiziale intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della controversia.
  • In caso di dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di volerle distrarre, la liquidazione delle spese può essere disposta direttamente in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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