Cassazione Civile, Ordinanza n. 25934/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente a seguito dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese processuali sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio rettificava il reddito di lavoro autonomo del contribuente per compensi ritenuti non contabilizzati e recuperava IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello del contribuente limitatamente ad alcune fatture e alla ripresa IRAP, respingendo il resto. In Cassazione il contribuente proponeva sei motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché emerge la sopravvenuta definizione agevolata della lite: in un primo momento la causa era stata rinviata per verificare se la definizione avesse determinato cessazione della materia del contendere; successivamente l'Ufficio attestava l'integrale estinzione delle cartelle nelle quali erano confluiti gli importi oggetto degli avvisi; infine il ricorrente depositava memoria di rinuncia al ricorso per intervenuta definizione della lite.
Norme richiamate
È richiamato come base della definizione agevolata alla quale il ricorrente aveva aderito; la Corte ne considera gli effetti solo sotto il profilo processuale, in relazione alla sopravvenuta estinzione della pretesa riscossiva e alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene la definizione agevolata della pretesa tributaria e il ricorrente rinuncia espressamente al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia, in presenza di sopravvenuta definizione della lite, determina la chiusura del processo con regolazione delle spese secondo quanto statuito nel provvedimento, restando a carico delle parti che le hanno anticipate.
- La Corte non affronta il merito delle censure quando la controversia risulti superata da una definizione della lite che renda privo di interesse il prosieguo del giudizio.
Come è indicizzato
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