Sentenza n. 3420/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento della nota prot. U.0027695.21.06.2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’insegnamento assunta al prot. n. 4385 del 24.4.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo abilitativo all'insegnamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nota ministeriale con cui era stata rigettata l'istanza, presentata nel 2017, di riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Prima della decisione nel merito, con nota depositata il 12 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego ministeriale. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso: ove il ricorrente dichiari, prima della decisione sul merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere alla decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente prima della decisione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché il giudice non può pronunciarsi sull'annullamento di atti quando è venuta meno l'attualità dell'interesse azionato.
- Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato in applicazione del principio della domanda; pertanto, il giudice non può decidere nel merito contro la dichiarata volontà del ricorrente di non proseguire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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