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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22228/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la contravvenzione di porto ingiustificato di arma od oggetto atto ad offendere. Ha dedotto, da un lato, che il giudice di appello non aveva adeguatamente considerato circostanze obiettive che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la giustificazione del possesso del coltello, richiamando il collegamento dell'oggetto con l'attività svolta quel giorno insieme al figlio e la spiegazione resa subito ai verbalizzanti. Ha inoltre censurato la motivazione sul diniego della particolare tenuità/lieve entità del fatto, sostenendo l'esistenza dei presupposti per applicare l'ipotesi meno grave. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze generiche e non confrontate con le ragioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla mancanza di giustificato motivo era interamente di merito e non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l'assenza di una spiegazione plausibile, anche alla luce di quanto verbalizzato dai militari e rimasto incontestato. Ha giudicato aspecifico anche il motivo sulla lieve entità, osservando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente richiamando le circostanze di tempo e che la decisione si conformava al principio secondo cui, nei reati in materia di armi, la lieve entità richiede una valutazione complessiva non solo delle dimensioni dello strumento, ma anche delle modalità del fatto e della personalità del reo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    La fattispecie incriminatrice del porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere è suscettibile, nei casi di lieve entità, di una valutazione complessiva che non si esaurisce nelle dimensioni dello strumento, ma richiede di considerare tutte le modalità del fatto e la personalità del reo.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    È necessario il giustificato motivo per escludere la rilevanza penale del porto dell'oggetto atto a offendere.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, la deduzione difensiva del giustificato motivo deve misurarsi con le specifiche ragioni poste a base della decisione di merito; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti è inammissibile in cassazione.
  • La particolare tenuità o lieve entità del fatto nei reati concernenti le armi non può essere valutata in base al solo dato dimensionale dello strumento, ma richiede una considerazione globale delle modalità della condotta e della personalità dell'agente.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione impugnata e si limita a contrapporre una versione alternativa dei fatti senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

RamiReati stradali

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