Cassazione Penale, Ordinanza n. 30878/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: alla data della decisione di secondo grado il termine massimo di prescrizione del reato sarebbe già decorso. Con motivi nuovi depositati successivamente, ha ribadito la medesima censura, fondandola su una diversa ricostruzione del regime della sospensione della prescrizione. La Corte ha però rilevato che, nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, operava la sospensione del termine prescrizionale prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Tale disciplina, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa; pertanto la censura difensiva è stata ritenuta manifestamente infondata.
Norme richiamate
nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Nel periodo di vigenza della disciplina introdotta nel 2017 opera la sospensione del corso della prescrizione, con rilevanza per il calcolo del termine massimo nel giudizio di impugnazione.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il testo dell'art. 159 c.p. richiamato dalla Corte per affermare la sospensione della prescrizione nel periodo considerato.
La Corte richiama il successivo intervento normativo, ma evidenzia che non ha abrogato retroattivamente la disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.
legge 27 novembre 2021, n. 134
È richiamata per precisare che, per i reati commessi dall'1 gennaio 2020, si applica la disciplina 'posta a sistema' da tale legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione del maturare della prescrizione è manifestamente infondata quando, nel periodo rilevante tra primo e secondo grado, operi una sospensione del termine prescrizionale prevista dalla disciplina allora applicabile.
- La disciplina dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
- Per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 trova applicazione il diverso assetto normativo introdotto dalla legge n. 134 del 2021.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →