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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00058/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento origina dalla condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta, confermata in appello. Il precedente ricorso per cassazione contro la sentenza di merito era stato dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione della Corte di cassazione perché composto da censure meramente fattuali e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Il difensore propone quindi ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo errore di fatto: secondo la prospettazione difensiva, l'inammissibilità del primo ricorso sarebbe viziata perché fondata su una sentenza di condanna che, a sua volta, sarebbe errata nella ricostruzione della condotta. Vengono anche depositati motivi nuovi, con richiesta di trasmissione del ricorso ad altra sezione, sul presupposto che non potesse decidere la stessa Settima Sezione che aveva pronunciato l'ordinanza di inammissibilità. La Corte, preliminarmente, rileva la tardività dei motivi nuovi per mancato rispetto del termine di quindici giorni previsto per il procedimento camerale e affronta poi il merito, osservando che la censura confonde errore di fatto ed errore di valutazione/giudizio; il ricorso, in sostanza, si limita a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli atti, cioè profili non deducibili con il rimedio straordinario.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso straordinario. Rileva anzitutto che i motivi nuovi sono tardivi, perché depositati oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 c.p.p., richiamato dall'art. 610 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio. Esclude poi qualsiasi violazione delle regole di assegnazione alla Settima Sezione, richiamando l'art. 610, comma 1, c.p.p. e chiarendo che non si tratta di un vizio di capacità del giudice né di nullità. Nel merito afferma che la doglianza non configura un errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., ma mira a ottenere una rivalutazione del merito e della motivazione delle decisioni precedenti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Per questo il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è rimedio eccezionale esperibile solo per errore di fatto; non consente di censurare errori di valutazione o di giudizio.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel procedimento camerale i motivi nuovi devono essere depositati nel termine di quindici giorni; il deposito tardivo rende le deduzioni non esaminabili.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Il presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi per i quali rileva una causa di inammissibilità all'apposita sezione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado possono essere esaminate anche in presenza di motivi nuovi tardivi; nel caso concreto la richiesta difensiva non rientra in tale categoria.

  • art. 33, comma 2, c.p.p.

    La regola di assegnazione dei ricorsi a una sezione non attiene alla capacità del giudice; la sua eventuale inosservanza non determina nullità.

  • art. 34 c.p.p.

    L'incompatibilità del giudice riguarda la sua posizione rispetto al singolo processo e può rilevare come causa di astensione o ricusazione, non come vizio della capacità del giudice.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando l'errore derivi da una falsa percezione del contenuto degli atti o del provvedimento; sono invece estranei al rimedio gli errori di valutazione, interpretazione o giudizio.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso straordinario per ottenere una nuova valutazione del merito della sentenza o per riproporre censure fattuali già respinte dalla Corte di cassazione.
  • La tardiva proposizione di motivi nuovi nel procedimento camerale comporta la loro irricevibilità, salvo che investano questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'assegnazione del ricorso alla sezione designata per i casi di inammissibilità è conforme alla disciplina processuale e non integra, di per sé, alcuna nullità né questione di capacità del giudice.
  • L'incompatibilità del giudice, ove venga in rilievo, attiene all'assetto del singolo processo e non alla capacità del collegio; pertanto non trasforma automaticamente l'eventuale assegnazione interna del ricorso in un vizio invalidante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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