Cassazione Civile, Ordinanza n. 21655/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante di un’area privata di mq 3874 sita in Arzachena e destinata a parcheggio pubblico a servizio dei bagnanti. La Corte d’appello aveva riconosciuto alla società proprietaria un’indennità complessiva di euro 156.978,54, calcolando il valore venale del bene, un danno non patrimoniale forfettario del 10% e un risarcimento per occupazione illegittima del 5% annuo per il periodo di occupazione sine titulo. Il Comune ha impugnato l’ordinanza con tre motivi: 1) violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica, sostenendo che l’intera area fosse assoggettata sin dal 1993 a vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia; 2) nullità per motivazione contraddittoria e perplessa, perché la Corte d’appello avrebbe considerato il vincolo solo ai fini della sfruttabilità economica e non dell’edificabilità legale; 3) violazione delle norme sulla determinazione dell’indennità, per avere la Corte fatto riferimento a studi statistici e a valori di aree edificabili di Comuni limitrofi, nonostante l’area fosse, secondo il Comune, priva di potenzialità edificatorie. La società ha resistito, sostenendo in particolare che il valore venale non dipende solo dalla capacità edificatoria, ma anche dall’utilizzazione produttiva concreta del bene, come l’uso a parcheggio a pagamento già realizzato dall’ente; con ricorso incidentale ha a sua volta lamentato che la Corte territoriale avesse sottovalutato la reale redditività dell’area.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure del Comune perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva infatti considerato i vincoli urbanistici e paesaggistici, ma aveva anche spiegato che una porzione dell’area, per gli strumenti urbanistici vigenti, era comunque destinata a interventi di riqualificazione e dunque presentava un diverso valore venale; le doglianze sul metodo di stima si risolvevano inoltre in contestazioni di merito, non scrutinabili in cassazione. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società, perché non si confrontava con le ragioni della decisione e riproponeva argomenti già esaminati dal giudice di merito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre nullità della motivazione dell’ordinanza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura viene ritenuta priva di specificità e sostanzialmente di merito
la dedotta violazione per motivazione contraddittoria e perplessa è esclusa perché la motivazione della Corte territoriale è ritenuta coerente e intellegibile
art. 38 L. 2359/1865
è invocato dal ricorrente principale tra le norme sui criteri di determinazione dell’indennità, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 42 L. 2359/1865
è invocato dal ricorrente principale tra le norme sui criteri di determinazione dell’indennità, ma la censura è dichiarata inammissibile
è richiamato dal Comune per contestare il criterio di stima adottato dalla Corte territoriale
art. 37, comma 4, d.P.R. 327/2001
è richiamato dal Comune per sostenere l’inedificabilità dell’area e contestare la quantificazione del valore venale
viene applicato dalla Corte territoriale per liquidare il valore venale del bene, il danno non patrimoniale forfettario del 10% e il ristoro del pregiudizio da occupazione illegittima pari al 5% annuo del valore venale
art. 2 L.R. 28/1993
è richiamato dal Comune a sostegno dell’inedificabilità dell’area nella fascia costiera
art. 10-bis L.R. 45/1989
è richiamato dal Comune a sostegno dell’inedificabilità dell’area nella fascia costiera
art. 15 PPR
è richiamato dal Comune quale disciplina paesaggistica vincolistica incidente sull’area
art. 39 L. 2359/1865
è invocato dal Comune sul criterio di quantificazione dell’indennità, ma la censura è ritenuta inammissibile
art. 1150/1942
è richiamata dal Comune nell’ambito della doglianza sui criteri di stima
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- In tema di quantificazione dell’indennità per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale deve essere ricostruito avendo riguardo alle concrete caratteristiche del bene, alla sua destinazione urbanistica e alle effettive potenzialità di sfruttamento economico risultanti dagli strumenti urbanistici vigenti.
- La motivazione della Corte di merito non è contraddittoria quando distingua tra le diverse porzioni del bene in base alla differente classificazione urbanistica e spieghi il metodo seguito per la stima del valore venale.
- Le censure che mirano a ottenere una rivalutazione del merito, sollecitando una diversa lettura delle risultanze tecniche e fattuali, sono inammissibili in sede di legittimità se non si traducono nella deduzione di un effettivo errore di diritto o di un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c.
- Il ricorso incidentale è inammissibile quando si limita a reiterare argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
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