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Ordinanza

Ordinanza n. 1266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 925 dell’11 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202601872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare contro l'esclusione dal corso di formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo l'ammissione con riserva al corso di formazione. La controversia riguarda il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile e la conseguente esclusione del candidato. In sede cautelare sono state dedotte questioni concernenti le modalità e i tempi delle frequentazioni di persone gravate da precedenti di polizia e giudiziari, le ragioni del diniego della licenza e la valutazione della condotta successiva dell'interessato, anche in relazione al servizio prestato presso l'Esercito Italiano nell'operazione "Strade Sicure".

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio sulle frequentazioni del candidato, sulle ragioni del diniego della licenza di porto di fucile e un esame nel merito della valutazione comparativa tra gli elementi posti dall'Amministrazione a fondamento dell'esclusione e la condotta successiva dell'interessato, incluso il servizio prestato nell'operazione "Strade Sicure". Nel bilanciamento cautelare degli interessi ha ritenuto prevalente quello del candidato a frequentare il corso, disponendone l'ammissione con riserva. Ha compensato le spese dell'appello cautelare e ordinato al TAR la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice d'appello cautelare di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito presso il TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le questioni relative all'esclusione da un corso di formazione dipendono da accertamenti non adeguatamente chiariti sulle frequentazioni dell'interessato e sulle ragioni del diniego di un titolo di polizia, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio e rinviare la piena valutazione alla fase di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del candidato alla frequenza del corso può prevalere quando l'ammissione con riserva consente di preservare la possibilità di partecipazione senza definire anticipatamente la fondatezza della pretesa sostanziale.
  • La valutazione dell'affidabilità del candidato deve considerare comparativamente gli elementi posti a fondamento dell'esclusione e la condotta successiva dell'interessato, inclusi eventuali servizi svolti per l'amministrazione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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