Sentenza n. 5673/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’8 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La fissazione, da parte della sede diplomatica, dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025, ha determinato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Non è stata quindi adottata una pronuncia di condanna a provvedere né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la relativa condanna; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha eliminato l’interesse alla decisione sulla domanda.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di un’istanza e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa nel corso del giudizio sul silenzio, viene meno l’interesse a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere e non occorre nominare un commissario ad acta.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese valutando il comportamento processuale e sostanziale delle parti e la ragionevole durata dell’inerzia amministrativa; il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione anche in caso di compensazione delle spese.
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