Cassazione Civile, Ordinanza n. 32497/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia e della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, dichiarando l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo quanto riportato nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio tributario definito con sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto impugnata in Cassazione dalla contribuente. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito a una procedura agevolata di definizione della lite ai sensi della normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, producendo documentazione attestante il pagamento dell'importo dovuto. Con la stessa memoria ha altresì dichiarato di voler rinunciare al giudizio con spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
richiamata come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria invocata dalla ricorrente
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
pagamento dell'importo previsto per la definizione
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio in conseguenza dell'avvenuta definizione della lite secondo tale disposizione
Massime di principio
- Quando il ricorrente prova di avere aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere effettuato il pagamento richiesto, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al giudizio, associata alla documentazione dell'avvenuta definizione della controversia, comporta la chiusura del processo senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non viene esaminato il merito delle censure proposte con il ricorso.
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