Ordinanza n. 3359/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi alla mancata previsione di selezioni per professori di prima fascia nel settore GEOS 04/C
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il professore ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania n. 1719/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel ricorso di primo grado. La controversia riguarda la mancata inclusione del settore scientifico-disciplinare GEOS 04/C nel Piano Triennale di Sviluppo e Programmazione dell’Università per il 2024/2026, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 30 maggio 2024, tra i settori per i quali prevedere nel triennio la selezione di professori di prima fascia. L’Università ha eccepito la tardività del ricorso originario, sostenendo che la lesione derivasse direttamente dalla delibera di approvazione del Piano, non tempestivamente impugnata, e non dal successivo atto meramente applicativo. L’appellante ha contestato il rigetto cautelare, chiedendo la riforma dell’ordinanza del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto condivisibile l’eccezione di tardività del ricorso originario: la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 30 maggio 2024, approvando il Piano Triennale di Sviluppo e Programmazione e omettendo il settore GEOS 04/C dai settori destinati alla selezione di professori di prima fascia, costituiva l’atto direttamente lesivo degli interessi dell’interessato. Poiché tale delibera non era stata tempestivamente impugnata ed era stata contestata soltanto insieme al successivo atto applicativo, non risultavano integrati i presupposti per la concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. Il Collegio ha comunque precisato che permane il dovere dell’Ateneo di esaminare, nelle sedi competenti, le esigenze del settore GEOS 04/C. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare; il rigetto è stato disposto per l’insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare per la mancanza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- Quando un atto di programmazione dell’amministrazione individua direttamente i settori o gli ambiti esclusi da future selezioni, la lesione dell’interesse del soggetto appartenente al settore escluso si produce con tale atto, che deve essere tempestivamente impugnato.
- L’impugnazione proposta soltanto contro il successivo atto applicativo non consente, in linea di principio, di superare la tardiva contestazione dell’atto di programmazione direttamente lesivo, quando l’atto applicativo abbia natura meramente esecutiva.
- La tutela cautelare in appello presuppone il fumus boni iuris; tale requisito manca quando il ricorso di primo grado risulti tardivo per omessa tempestiva impugnazione dell’atto direttamente lesivo.
- Anche quando respinge l’appello cautelare per tardività dell’impugnazione originaria, il giudice può precisare che l’amministrazione conserva il dovere di valutare, nelle sedi competenti, le esigenze dell’ambito organizzativo o scientifico interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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