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Ordinanza

Ordinanza n. 409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 704 del 2016.

Giustizia amministrativa201607772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata, Sez. I, n. 704 del 2016

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Bernalda ha appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 704 del 2016. Nel corso del giudizio d'appello ha chiesto il rinvio dell'udienza pubblica, rappresentando che tra le parti era in corso una trattativa transattiva ormai prossima alla definizione. La richiesta è stata documentata mediante il deposito della deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 27 novembre 2025, con cui è stato approvato il documento di sintesi delle condizioni transattive ed è stata confermata la volontà del Comune di stipulare la transazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio hanno aderito al rinvio, dichiarando che le trattative erano in corso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio dell'udienza pubblica, ritenendo integrato il caso eccezionale previsto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in considerazione della complessità della vicenda e della documentata fase avanzata del componimento extragiudiziale. L'udienza è stata rinviata al 4 giugno 2026. Il Collegio ha avvertito che il comportamento delle parti sarà valutato ai fini della regolazione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a. Non è stata definita l'impugnazione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio dell'udienza pubblica in presenza di circostanze eccezionali; il Collegio ha ritenuto che la complessità della controversia e la documentata avanzata fase delle trattative transattive integrassero tale presupposto.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    Il comportamento delle parti può essere valutato ai fini della regolazione delle spese del giudizio; il Collegio ha formulato un espresso avvertimento in tal senso.

Massime di principio

  • Il rinvio dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può essere disposto in via eccezionale quando la controversia presenti particolare complessità e le parti documentino circostanziatamente l'avanzato stato di trattative transattive idonee a condurre alla definizione extragiudiziale della lite.
  • L'adesione di tutte le parti al rinvio per trattative in corso costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'eccezionalità della richiesta, ma il giudizio deve comunque essere fondato sulla concreta documentazione dello stato delle trattative.
  • Il comportamento processuale delle parti durante le trattative e in relazione al rinvio può essere considerato dal giudice ai fini della regolazione delle spese, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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