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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25952/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

Un soggetto che aveva svolto l'incarico di curatore dell'eredità beneficiata di un defunto proponeva opposizione, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso e delle spese sostenute, chiedendone l'aumento per euro 44.191,15. Il Tribunale di Milano accoglieva solo in parte l'opposizione, liquidando il compenso in misura pari a circa il 4% del valore delle entrate e dei beni amministrati e ritenendo che le spese fossero già comprese nella somma riconosciuta a titolo di rimborso spese generali del 15% dell'onorario. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza per cassazione. Nel giudizio di legittimità è emerso che il procedimento di opposizione si era svolto soltanto nei confronti del Ministero della giustizia, mentre gli eredi del defunto, che erano parti necessarie del procedimento, non erano stati evocati in giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del curatore dell'eredità beneficiata mancava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, parti necessarie del procedimento. Ha quindi dichiarato la nullità del giudizio di opposizione, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Milano, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

    viene utilizzato come rito introduttivo dell'opposizione al decreto di pagamento, ma la decisione di legittimità si concentra sul vizio del contraddittorio nel giudizio di opposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al curatore dell'eredità beneficiata devono partecipare tutti i soggetti che rivestono la qualità di parti necessarie del procedimento; la loro mancata evocazione determina la nullità del giudizio.
  • La nullità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
  • Quando il vizio riguarda il contraddittorio in un procedimento di opposizione deciso senza la partecipazione di una parte necessaria, la Corte non entra nel merito della liquidazione del compenso ma si limita a rilevare il difetto processuale e a disporre il rinnovo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

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