Cassazione Civile, Ordinanza n. 25159/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti di un contribuente e impugnato davanti al giudice tributario di primo grado, dove l'ufficio è risultato soccombente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello; la CTR aveva però dichiarato l'appello inammissibile sul rilievo che l'atto non risultava ricevuto dal contribuente e che, pertanto, non vi sarebbe stata regolare instaurazione del contraddittorio. L'Agenzia ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che dagli atti prodotti risultava invece la rituale notifica dell'appello presso il difensore del contribuente. La CTR ha rigettato la revocazione ritenendo che la doglianza attenesse a una valutazione del giudice su un punto decisivo e non a un errore revocatorio. In cassazione l'Agenzia ha censurato tale decisione per violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che si trattava di errore di fatto risultante dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'errore denunciato riguardava la falsa percezione, da parte del giudice di appello, dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo, e che tale errore integrava errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., poiché la questione non implicava valutazioni giuridiche ma un dato processuale obiettivamente desumibile dagli atti. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, deciso nel merito revocando la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello, e rinviato alla CTR della Puglia in diversa composizione per l'esame dell'appello dell'Agenzia e la regolazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
"è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
La revocazione ordinaria è ammessa quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, o sull'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti positivamente, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e la censura non coinvolga una valutazione del giudice.
La Corte ha ritenuto di poter svolgere direttamente la valutazione sulla fondatezza dell'errore revocatorio, poiché i documenti attestanti la notifica erano riprodotti nel ricorso e non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.
Viene richiamato come disciplina della revocazione ordinaria della sentenza di appello per errore di fatto.
Massime di principio
- Integra errore di fatto revocatorio, e non semplice errore di giudizio, la falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale risultante dagli atti, come la notifica dell'atto di impugnazione.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione sull'erroneo presupposto che la notifica dell'atto introduttivo non sia avvenuta, la parte deve proporre revocazione ordinaria se il vizio deriva da una svista obiettivamente rilevabile dagli atti.
- L'errore revocatorio è configurabile solo se il fatto erroneamente percepito non sia stato oggetto di discussione nel giudizio e non richieda alcuna attività valutativa su fatti correttamente percepiti.
- Se gli atti necessari sono integralmente disponibili e non servono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito della questione revocatoria ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
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