Cassazione Penale, Sentenza n. 34325/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, sostenendo che le condotte di spaccio erano cessate da febbraio 2021 e che il tempo trascorso avrebbe attenuato il pericolo di reiterazione, rendendo possibile una misura meno afflittiva
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione del Tribunale di merito: la misura degli arresti domiciliari è risultata adeguata e proporzionata in considerazione della gravità e pluralità dei reati (tra cui la contestazione del delitto associativo), della marcata ripetitività e sistematicità dell'attività di spaccio protrattasi fino a epoca recente e dell'episodio recente di evasione dal luogo di esecuzione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6
Richiamato per la riqualificazione in delitto associativo; usato dal giudice per inquadrare l'attività del sodalizio e giustificare la gravità delle contestazioni
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Richiamato in relazione ai plurimi reati di cessione di stupefacenti; ha permesso di valutare la pluralità e la ripetitività delle condotte come elementi aggravanti ai fini cautelari
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la decisione è stata pronunciata ai sensi di tale normativa
Massime di principio
- La sistematicità e la ripetitività di attività di spaccio, soprattutto se protratte fino a epoca recente, giustificano misure cautelari anche severe come gli arresti domiciliari
- Il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti non è sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se persistono elementi che indichino recenti attività o comportamenti incompatibili con misure meno afflittive (es. evasione)
- Un episodio recente di evasione dal luogo di esecuzione della misura aumenta significativamente il rischio di reiterazione e può rendere inadeguate misure meno afflittive
- In sede di legittimità la motivazione del giudice di merito è sindacabile solo per vizi di legge o per insufficienza logico-giuridica evidente; una motivazione coerente e congrua difficilmente è riformabile
- Spetta al difensore dimostrare in modo specifico e circostanziato l'affievolimento delle esigenze cautelari per ottenere misure meno afflittive
- Ricorsi generici o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, se previsto, sanzioni come il versamento alla Cassa delle ammende
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