Cassazione Penale, Sentenza n. 20476/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato l'inefficacia della precedente ordinanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (30/10/2018). Il ricorrente deduceva difetto di motivazione: la mancata sottoscrizione del verbale delle prescrizioni non sarebbe imputabile a sua colpa ma giustificata da una errata determinazione della posizione giuridica relativa alla pena da espiare, e quindi non avrebbe dovuto comportare la revoca/inefficacia della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto incontestata la circostanza materiale della mancata sottoscrizione del verbale delle prescrizioni da parte del condannato, circostanza che manifesta opposizione alla misura alternativa e ne determina la sopravvenuta inidoneità rispetto all'obiettivo rieducativo; di conseguenza la revoca (inefficacia) della precedente ordinanza era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la Corte Cost., sent. n.186/2000). Sentenza del 22 febbraio 2022.
Norme richiamate
Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile. La Corte ha ritenuto sussistente la colpa del ricorrente in assenza di elementi che la escludano.
Corte Cost., sentenza n.186 del 2000
Richiamata come principio secondo cui l'esclusione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità deve essere provata; in mancanza di tali elementi la sanzione pecuniaria è ritenuta dovuta.
Massime di principio
- La mancata esecuzione formale di adempimenti richiesti per una misura alternativa (es. sottoscrizione del verbale delle prescrizioni) può essere interpretata come opposizione alla misura e giustificare la revoca o la dichiarazione di inefficacia della precedente ordinanza.
- Il ricorrente che contesta la revoca deve fornire elementi probatori chiari che escludano la propria colpa o dimostrino che l'inadempimento è dovuto a cause non imputabili (es. errori documentali del tribunale, impossibilità oggettiva), altrimenti il giudice riterrà legittima la revoca.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitarla è necessario dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se si ritiene che l'operato dell'ufficio esecutivo (o una errata qualificazione della pena da espiare) abbia impedito l'adesione formale alla misura, è consigliabile acquisire e documentare tempestivamente comunicazioni scritte, richieste di chiarimento e ogni atto utile che dimostri la diligenza del condannato prima di proporre ricorso.
- Il giudice focalizza la valutazione sull'idoneità della misura a perseguire il fine rieducativo: comportamenti che manifestano opposizione alla misura giustificano la sua revoca anche se il provvedimento originario non è stato eseguito.
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