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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06095/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato il diniego, disposto in sede di appello e dal GIP, alla richiesta di sostituzione della misura custodiale con una misura meno afflittiva in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Motivo unico: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c (per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità) e d/e cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; critica per aver tratto elementi valutativi da altri procedimenti e per non aver adeguatamente considerato l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce del tempo trascorso dai fatti (contestati dal 2020, indicati nel provvedimento impugnato come da settembre 2021).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Confermata la possibilità di utilizzare ai fini cautelari elementi provenienti da procedimenti pendenti a carico dell'indagato per valutare il pericolo di reiterazione; ritenuta congrua la motivazione del tribunale che ha evidenziato la persistenza del legame dell'imputato con un consesso criminale e l'assenza di elementi di dissociazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, condanna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c (per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità) e d/e (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione)

    Il ricorso è valutato alla luce delle fattispecie di nullità e degli scritti motivazionali; la Corte lo ritiene manifestamente infondato e lo dichiara inammissibile quando non supera il vaglio minimo di rilevanza.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    lett. c (riguardante la valutazione del pericolo di reiterazione della condotta criminosa)

    Ai fini cautelari la valutazione della personalità e del pericolo di reiterazione può tener conto non solo dei precedenti penali ma anche dei procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato, se pertinenti e rilevanti.

  • art. 27, comma secondo Cost.

    principio di non colpevolezza

    Il principio di non colpevolezza non impedisce di usare la pendenza di altri procedimenti come elemento di valutazione della personalità e del pericolo di reiterazione, purché non si assuma la colpevolezza definitiva per decisioni cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze per l'inammissibilità del ricorso

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare altre sanzioni pecuniarie qualora sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    inserimento nella cartella personale del detenuto

    La mancata liberazione del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso comporta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per annotazione nella cartella personale del detenuto.

Massime di principio

  • La Corte può legittimamente utilizzare elementi provenienti da procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato per valutare il pericolo di reiterazione ai fini cautelari; tali elementi non violano il principio di non colpevolezza se non si assumono come prova di colpevolezza definitiva.
  • La mera anzianità dei fatti non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se gli atti processuali e le risultanze (es. pendenze, collegamenti a consessi criminali) indicano persistenza di pericolosità.
  • Per impugnare con successo la motivazione cautelare occorre dimostrare la specifica mancanza, contraddittorietà o illogicità delle valutazioni compiute dal giudice; censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi manifesti può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; bisogna valutare il rischio di conseguenze economiche prima di proporre ricorso infondato.
  • La presenza o assenza della difesa all'udienza non impedisce alla Corte di decidere sull'inammissibilità se il ricorso è manifestamente infondato; tuttavia l'assenza può avere effetti pratici e va comunque evitata quando possibile.
  • Quando il giudice cautelare argomenta la permanenza di pericolosità sulla base di una valutazione complessiva (precedenti, pendenze, collocazione in contesti criminali), è sufficiente una motivazione logica che colleghi tali elementi alla conclusione sulla pericolosità.

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