Cassazione Penale, Sentenza n. 21233/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva assolto il ricorrente per una delle ipotesi di peculato (€ 279.799) e confermato le restanti condanne; il ricorrente deduceva: (1) illegittima conferma dell'importo della provvisionale in favore del Consiglio Notarile di Verona nonostante l'assoluzione dell'ipotesi di peculato ritenuta più grave; (2) illegittimità delle pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e divieto perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione, sostenendo che, ratione temporis, per i fatti commessi doveva applicarsi la disciplina previgente dell'art. 317-bis c.p. che prevedeva l'interdizione perpetua solo per condanne superiori a tre anni (e non per condanne superiori a due anni introdotte dalla legge 9/1/2019, n.3), nonché che la riduzione per rito abbreviato incide sul computo ai fini delle pene accessorie.
La decisione
Primo motivo: dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla provvisionale era rientrata nel concordato ex art. 599-bis c.p.p. e quindi il ricorrente aveva rinunciato ai relativi mezzi di gravame; la conferma della provvisionale era parte integrante dell'accordo. Secondo motivo: fondato. La Corte ha ritenuto illegittime, ratione temporis, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione così come applicate, poiché al momento dei fatti la disciplina vigente non consentiva l'applicazione perpetua di entrambe quelle misure in presenza della pena effettiva irrogata (pena di riferimento 2 anni e 8 mesi per il reato più grave). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle dette pene accessorie e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia perché ridetermini le pene accessorie conformandole ai presupposti di legge (art. 133 c.p.) e alla normativa vigente ratione temporis; per il resto la sentenza di appello è confermata. Nulla è stato riconosciuto alle parti civili per spese.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento/concordato con riferimento alla sentenza che recepisce l'accordo tra parti: le questioni oggetto di rinuncia nel concordato non sono sindacabili in Cassazione; le statuizioni trasfuse nell'accordo non possono essere modificate senza preventiva modifica dell'accordo stesso.
«la condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.»
La Corte ha applicato la norma 'ratione temporis': per i fatti commessi prima della modifica introdotta dalla legge n.3/2019 non era possibile irrogare l'interdizione perpetua se la pena base per il reato più grave risultava inferiore a tre anni; dunque l'interdizione perpetua irrogata per pena inferiore a tre anni è illegale.
Principio generale sulle pene accessorie: la sussistenza del presupposto quantitativo per l'applicazione delle pene accessorie va valutata tenendo conto anche delle diminuzioni processuali; la giurisprudenza interpreta il quantum rilevante alla luce della pena riferibile al reato più grave.
All'epoca dei fatti la disciplina generale dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione non consentiva l'irrogazione in perpetuo; il divieto perpetuo di contrarre con la P.A. è stato introdotto soltanto con la modifica dell'art. 317-bis dalla L. 9/1/2019, n.3.
La Corte di merito, nel rideterminare le pene accessorie, dovrà tenere conto dei presupposti e criteri di proporzionalità e conversione previsti dall'art. 133 c.p. per riportare le pene accessorie alla legalità.
Ha modificato l'art. 317-bis estendendo il presupposto per l'interdizione perpetua (introducendo soglie diverse rispetto alla previgente disciplina) e ha introdotto la possibilità di pene accessorie perpetue in altri termini: non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al suo ingresso in vigore.
art. 538, art. 539, art. 606 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per vizi di motivazione e violazione delle norme sul giudizio di cassazione; la Corte ha ritenuto tuttavia che le questioni attinenti alla determinazione della provvisionale fossero ricomprese nella rinuncia operata con il concordato (art. 599-bis) e pertanto inammissibili.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto della riduzione per il rito abbreviato sulla determinazione della pena; la Corte conferma che le diminuzioni processuali incidono sul computo ai fini delle pene accessorie.
Massime di principio
- Se un imputato conclude un concordato/patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia espressamente a motivi di gravame, le questioni oggetto di quella rinuncia (comprese determinazioni di provvisionali o quantificazioni della pena previste dall'accordo) diventano inammissibili in Cassazione.
- Le pene accessorie devono essere determinate in base alla normativa vigente 'ratione temporis' al momento della commissione del fatto: non è possibile applicare retroattivamente modifiche peggiorative intervenute successivamente.
- Per valutare se sussiste il presupposto quantitativo (soglia di pena) per l'applicazione di una pena accessoria occorre fare riferimento alla pena base individuata per il reato più grave (anche dopo eventuali riduzioni processuali come il rito abbreviato o il patteggiamento), non alla somma maggiorata per la continuazione.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie (anche se il ricorso è inammissibile) e annullare la decisione limitatamente a dette pene quando siano illegali ratione legis o ratione temporis.
- Se una pena accessoria è dichiarata illegale in sede di Cassazione, la decisione viene annullata con rinvio al giudice di merito (o ad altra sezione) perché ridetermini le pene accessorie conformandole ai criteri di legge (art. 133 c.p.).
- La disciplina specifica delle pene accessorie (es. interdizione perpetua o temporanea, incapacità a contrarre con la P.A.) va letta in combinato disposto con le norme generali e con le modifiche legislative sopravvenute: occorre verificare sempre la versione della norma applicabile al momento del fatto.
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