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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37019/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per furto in concorso aggravato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto in concorso aggravato. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente sosteneva in sostanza che il danno fosse tenue e che vi fossero elementi per il riconoscimento del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di una censura già esaminata e respinta in appello con motivazione congrua, avendo il giudice territoriale valorizzato la non trascurabile entità del danno. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza non è più sufficiente da solo a giustificare il beneficio; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva evidenziato la mancanza di elementi favorevoli e i numerosi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata per la partecipazione dell'imputato al fatto.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, negata perché il danno è stato ritenuto non trascurabile.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: il loro diniego è ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi e può fondarsi anche sui precedenti penali.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione e valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, utilizzabili per valutare la concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente un motivo già dedotto in appello e già risolto con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il giudice di merito accerti che il danno arrecato non è trascurabile; tale valutazione, se sorretta da motivazione logicamente coerente, non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il beneficio.
  • Ai fini dell'art. 62-bis c.p., il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p. se ritenuto prevalente, e la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria o manifestamente illogica.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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