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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04720/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., che lo aveva condannato per furto in abitazione e violazione di domicilio. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto e ha dedotto l'insussistenza del reato, sostenendo in sostanza che non ricorressero gli estremi del fatto contestato; con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena concordata, ritenuta dal giudice di merito corretta. La Corte ha rilevato che le doglianze investivano profili sui quali l'interessato aveva rinunciato aderendo al concordato e che, quanto alla pena, non era dedotta alcuna ipotesi di determinazione contra legem.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto incompatibili con gli effetti preclusivi del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, sono state ritenute non deducibili le censure sulla qualificazione giuridica e sulla pretesa insussistenza del fatto, nonché quelle sulla pena concordata, non essendo prospettata alcuna determinazione illegale della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, una volta definito con accordo sulla pena e sulle questioni rinunciate, preclude la deduzione in cassazione di censure relative ai punti oggetto dell'intesa, con effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte di appello aveva escluso la sussistenza di ragioni di proscioglimento immediato; la cassazione richiama tale passaggio per escludere che le doglianze sulla insussistenza del fatto possano essere accolte.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come base procedurale del concordato in appello che ha definito il giudizio di merito.

Massime di principio

  • La definizione del giudizio mediante concordato in appello comporta una rinuncia implicita o esplicita alle questioni coperte dall'accordo, con conseguente preclusione a farle valere in cassazione, salvo errore manifesto o profili non rinunciabili.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla sua insussistenza non sono deducibili in sede di legittimità quando l'imputato abbia aderito a un concordato che le presuppone o le assorbe, salvo che emerga un evidente errore di diritto non superato dall'accordo.
  • La determinazione della pena concordata non può essere sindacata in cassazione se la pena è stata pattuita e il giudice di merito ne ha motivato la congruità, potendo il controllo di legittimità intervenire solo in caso di pena contra legem.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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