Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ovvero restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa del 7/02/2023, divenuta irrevocabile il 25/03/2023. La ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza effettiva del procedimento durante il processo (era assente e difesa da ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p.), per limitate competenze linguistiche/giuridiche, e di aver avuto contezza della sentenza solo dopo che il difensore di fiducia ottenne copia in data 2/12/2024. Impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per tardività (depositata il 10/01/2025), sostenendo anche l'assoluta incompetenza del giudice della rescissione a decidere sulla rimessione in termini per proporre appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il termine di 30 giorni per la rescissione decorre dalla conoscenza del procedimento/degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità, condanna, estremi del provvedimento) e non dalla conoscenza integrale del contenuto motivazionale della sentenza. Nel caso concreto la notificazione, a mani proprie, dell'ordine di esecuzione/cumulo delle pene del 9/10/2024 (ricevuta il 14/10/2024) includeva riferimento esplicito alla sentenza di Massa e pertanto ha fatto decorrere il termine; la ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a giustificare il ritardo. La censura sulla inidoneità dell'atto di cumulo a rendere edotta la ricorrente è stata ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza; la richiesta subordinata relativa alla rimessione in termini è stata giudicata comunque inammissibile e priva di interesse. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per responsabilità colposa dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento/degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità che lo ha emesso, condanna, estremi), non dalla conoscenza integrale della motivazione della sentenza
L'ordine di esecuzione delle pene concorrenti che riporta gli estremi della sentenza può rendere conoscibile al destinatario l'esistenza e gli estremi del provvedimento, facendo decorrere il termine per la rescissione
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
La nomina di un difensore d'ufficio non esonera il condannato dall'onere di allegare e comprovare tempestivamente la mancata conoscenza del procedimento o altri elementi giustificativi del ritardo
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Il principio di conservazione degli atti (trasmissione all'organo competente) non è applicabile alla richiesta di restituzione nel termine; se il giudice adito ritiene di essere incompetente deve dichiarare l'inammissibilità
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze previste dall'art. 616, condannando la parte alle spese e, se del caso, al pagamento a favore della Cassa delle ammende
art. 37, comma 1, d.lgs. 10/10/2022, n.150
art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La novellazione ha sostituito la locuzione "procedimento" con "sentenza" in riferimento all'art. 629-bis; la Corte interpreta il decorso del termine alla luce della modificazione normativa, conferendo rilievo agli estremi formali del provvedimento che definisce il giudizio
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
La censura di violazione di legge processuale sollevata in cassazione è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte ha valutato correttamente l'applicazione dei principi di legge relativi alla rescissione del giudicato
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità, condanna, estremi), non dalla conoscenza completa della motivazione della sentenza
- La notifica di un ordine di esecuzione o di cumulo che faccia espresso riferimento alla sentenza passata in giudicato è idonea a far decorrere il termine per impugnare
- Chi richiede la rescissione ha l'onere rigoroso di allegare elementi specifici e probatori per giustificare la mancata conoscenza del procedimento; generiche affermazioni non sono sufficienti
- La traduzione orale o l'uso di un interprete può essere considerata idonea a rendere il destinatario edotto degli estremi del provvedimento
- La richiesta di restituzione nel termine presentata ad organo incompetente è inammissibile: il principio di conservazione degli atti non si applica a questo rimedio
- Impugnazioni manifestamente infondate o presentate oltre termini possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda per responsabilità colposa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37973/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37975/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37978/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37981/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37988/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →