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Ordinanza

Ordinanza n. 1887/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli elaborati scritti e previa ammissione con riserva alla prova orale, a) della comunicazione caricata il 01.04.2026 sul portale dell’area riservata del Ministero della Giustizia, con cui si è reso noto alla ricorrente l’esito della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS-, recante la votazione di 15/30, e la conseguente determinazione di non ammissione a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense, per la sessione 2025; b) del verbale della XVIII Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato – sessione 2025/2026 istituita presso la Corte di Appello di Roma, redatto in data 20 febbraio 2026, (in realtà non comprensibile nella sua portata, perché risultante esclusivamente da voti numerici) avente ad oggetto la correzione, tra l’altro, della prova scritta svolta dalla candidata, reso noto all’odierna ricorrente all’esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello di Napoli, oltre che del “giudizio” alla medesima riferito e consistente nella votazione di 15/30 contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata il 11.12.2025; c) dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale della sessione 2025/2026, se ed in quanto pubblicato, allo stato di contenuto ignoto, in parte qua, laddove non contempla la ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale; d) di ogni altro atto ai precedenti collegato, quale antece¬dente, successivo, connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, con riserva - se e quando fosse noto - di dedurre motivi aggiunti

Giustizia amministrativa202603827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense, con votazione di 15/30 e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'esito della prova scritta, il verbale della sottocommissione esaminatrice relativo alla correzione del proprio elaborato, l'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non la ricomprende e gli ulteriori atti connessi. Ha contestato la valutazione della commissione, ritenendola erronea e non comprensibile perché espressa esclusivamente mediante voti numerici, e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e l'ammissione con riserva alla prova orale. Ha inoltre prospettato una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure relative all'erroneità della valutazione dell'elaborato richiedessero un giudizio sostitutivo di merito, non consentito al giudice amministrativo, e fossero peraltro fondate anche su valutazioni personali della ricorrente. Il Collegio ha ricondotto la correzione delle prove dell'esame forense all'ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile soltanto in presenza di vizi immediatamente percepibili quali arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza di motivazione; nel caso concreto non ha ravvisato tali evenienze. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché gli elaborati devono essere valutati individualmente secondo i criteri prefissati e il giudizio dipende dalla completezza, profondità, coerenza logica e capacità espositiva e argomentativa del singolo compito. Il favorevole giudizio attribuito all'elaborato di un altro candidato non dimostra, da solo, l'illegittimità della valutazione contestata né sana gli eventuali errori del candidato interessato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; la domanda è stata rigettata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nella correzione delle prove scritte e orali dell'esame di abilitazione forense costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudizio del giudice amministrativo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni d'esame è ammesso soltanto quando emergano in modo manifesto arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza di motivazione.
  • La contestazione dell'erroneità della soluzione giuridica o la contrapposizione di una diversa valutazione personale del candidato non sono sufficienti a dimostrare l'illegittimità del giudizio della commissione, se implicano un riesame sostitutivo del merito tecnico.
  • La correzione degli elaborati deve avvenire individualmente, sulla base dei criteri prefissati, senza che il giudizio su un elaborato possa essere fondato su un raffronto automatico con quello di altri candidati.
  • La disparità di trattamento tra candidati può essere prospettata soltanto mediante una comparazione complessiva degli elaborati, considerando non solo la soluzione giuridica, ma anche completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e capacità argomentativa; il giudizio favorevole su un altro elaborato non sana gli errori dell'elaborato contestato.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelareSpese di lite
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTutela cautelare

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