Cassazione Civile, Ordinanza n. 39337/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha opposto il precetto e il pignoramento mobiliare promosso dal condominio per il recupero di spese di giudizio poste a suo carico, deducendo in origine l'intervenuto pagamento del credito prima dell'esecuzione e, nel successivo giudizio di rinvio dopo cassazione per vizio della composizione del giudice d'appello, ha censurato l'asserita violazione del dictum rescindente, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare ulteriori domande e questioni, oltre a contestare la legittimazione dell'amministratore e a richiedere la condanna ex art. 96 c.p.c. Nella memoria depositata in Cassazione ha inoltre prospettato un error in procedendo per la decisione del giudice del rinvio in composizione monocratica anziché collegiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso: ha confermato che, nel giudizio di rinvio restitutorio conseguente a cassazione per vizio processuale, il giudice del rinvio conserva i poteri del giudice d’appello ma deve attenersi ai limiti derivanti dalla precedente impugnazione e dal principio di diritto enunciato; pertanto era legittima la declaratoria di inammissibilità delle nuove domande formulate solo nel rinvio. Ha inoltre escluso i presupposti per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. e per la condanna ex art. 96 c.p.c. La censura nuova sulla composizione monocratica del giudice del rinvio è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nel ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione di merito impugnata e condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato invocato per denunciare un vizio processuale, ma la Corte ha escluso la violazione del dictum rescindente e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
il giudice del rinvio non ha omesso di pronunciare sulle questioni ritualmente devolute e ha correttamente dichiarato nuove quelle introdotte tardivamente
le parti hanno depositato memorie; la censura nuova formulata solo in memoria è stata dichiarata inammissibile
le restituzioni conseguenti alla cassazione presuppongono l'effettiva caducazione di statuizioni suscettibili di ripristino, presupposto ritenuto insussistente
la domanda di responsabilità aggravata è stata ritenuta infondata per mancanza dei relativi presupposti
richiamato in relazione alla composizione monocratica del giudice del rinvio
richiamato quale norma da cui deriverebbe la necessità di dedurre tempestivamente il vizio di composizione del giudice
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, le nuove domande o censure non ritualmente introdotte nel precedente grado di merito possono essere dichiarate inammissibili se esulano dall'oggetto devoluto e dal perimetro segnato dalla cassazione rescindente.
- Quando la cassazione interviene per un vizio meramente processuale e non decide sul merito, il rinvio è di tipo restitutorio e il giudice del rinvio conserva i poteri del giudice dell'impugnazione, ma deve comunque rispettare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
- Le domande di restituzione ex art. 389 c.p.c. presuppongono che la cassazione abbia inciso su statuizioni suscettibili di ripristino; se la cassazione ha riguardato solo un vizio processuale senza caducare statuizioni di merito, tali domande non sono ammissibili.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali e processuali, che devono essere specificamente allegati e dimostrati.
- Le censure nuove introdotte solo con memoria e non nel ricorso introduttivo sono inammissibili, specie quando avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente per contestare un vizio processuale del giudice a quo.
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