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Ordinanza

Ordinanza n. 474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02619/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che ha accertato l'illegittima occupazione di terreni senza decreto di esproprio, imposto la valutazione dell'acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e stabilito criteri per il risarcimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza deducendo: difetto di prova della proprietà e della legittimazione attiva degli originari ricorrenti, poiché la visura catastale avrebbe evidenziato la titolarità soltanto di alcune particelle; mancata prova dell'effettiva esecuzione di tutte le occupazioni d'urgenza, in particolare di quelle disposte nel 1999, 2000 e 2001; mancata realizzazione di alcune opere, inclusa la strada prevista in parallelo alla SS 7 Appia; permanenza degli appellati nel possesso e nella coltivazione dei terreni; erroneo rigetto delle richieste istruttorie dirette ad acquisire foto aeree, fascicoli aziendali AGEA e dati reddituali; erronea determinazione forfettaria del danno nella misura del 5% annuo del valore venale dei terreni, senza accertare il pregiudizio concreto, la perdita di produzione e i redditi eventualmente percepiti. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per mera riproposizione delle censure già dedotte in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter ancora decidere l'appello, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Ha disposto una verificazione per chiarire i fatti controversi rilevanti ai fini della legittimazione, dell'effettiva occupazione e della quantificazione del danno. Il verificatore dovrà accertare la titolarità catastale delle particelle e le modifiche intervenute dal 1991 al 13 luglio 2023; le opere effettivamente realizzate dal Comune; se le occupazioni abbiano impedito, in tutto o in parte, l'utilizzo o il godimento dei terreni e quale fosse la loro utilizzazione concreta; se gli appellati abbiano continuato a coltivarli, traendone reddito, e in quale misura rispetto al parametro del 5% annuo applicato dal TAR. Sono state disciplinate le operazioni peritali, la partecipazione dei tecnici di parte, il deposito della relazione preliminare e finale e le osservazioni delle parti. La regolazione delle spese è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    l’importo sarà liquidato dal Comune di Calvi facendo applicazione in via equitativa del parametro di cui all'art. 42-bis

    La sentenza di primo grado aveva fissato criteri per la liquidazione del danno, demandandone la quantificazione all'amministrazione; l'appello ha contestato tale criterio e il Consiglio di Stato ha disposto verificazione prima di decidere.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    una somma pari al 5% annuo del valore venale dei terreni

    Il TAR aveva utilizzato il parametro dell'art. 42-bis in via equitativa sia per il risarcimento dell'occupazione illegittima sia per orientare la determinazione amministrativa sull'acquisizione dei suoli; il Consiglio di Stato ha disposto accertamenti sull'effettiva consistenza del danno rispetto a tale parametro.

Massime di principio

  • Quando in appello restano controversi fatti decisivi riguardanti la titolarità dei beni, l'effettiva esecuzione e protrazione di un'occupazione amministrativa e l'incidenza dell'occupazione sul godimento del bene, il giudice può disporre una verificazione prima di definire il giudizio.
  • La quantificazione del danno da occupazione illegittima non può essere definitivamente valutata senza accertare, ove specificamente contestato, se il proprietario abbia continuato a utilizzare o coltivare i terreni e abbia tratto da essi un reddito, elementi potenzialmente rilevanti per determinare l'effettivo pregiudizio.
  • Ai fini della decisione su restituzione e risarcimento conseguenti a un'occupazione senza decreto di esproprio, possono assumere rilievo sia la titolarità catastale delle particelle nel periodo interessato sia le modifiche di consistenza e numerazione dei mappali intervenute nel tempo.
  • Le richieste istruttorie dirette ad accertare l'utilizzo effettivo dei terreni, le opere realizzate e il reddito eventualmente ricavato possono essere esaminate dal giudice in relazione alla loro pertinenza rispetto all'accertamento del danno concreto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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