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Sentenza

Sentenza del 18/03/2024 n. 1056 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP di Lecce che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento n. TVM020XXXXXX/2017 relativo a II.DD. - IRAP - IVA per il 2012, contestando la deducibilità di costi per carburante (pagati tramite carta del programma XXXXX di XXXXX XXX spa) e la fondatezza dell'accertamento dei maggiori ricavi.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente l'appello. Primo motivo (carburante): infondato — la Corte ha ritenuto deducibili i costi per carburante per complessivi euro 6.506,41 sulla base della documentazione prodotta (domanda di adesione e autorizzazione di addebito, addebiti bancari, fatture) e del riconoscimento del sistema 'netting' che esonera dall'obbligo della scheda carburante ai fini IVA. Secondo motivo (maggiori ricavi): fondato — l'accertamento si basa su presunzioni gravemente, precisamente e concordanti (assenza di fatture attive dopo 30-10-2012, produzione di 935 camicie con relativo servizio esterno e spedizioni), e la documentazione prodotta dalla società (DDT, fattura posteriore, bonifici) non è risultata idonea a superare le presunzioni; la Corte ha quindi confermato l'accertamento dei maggiori ricavi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1559 c.c.

    Il 'netting' è qualificato come contratto di somministrazione; ciò giustifica la natura contrattuale delle forniture tramite tessere carburante e la non assimilabilità alle cessioni disciplinate dal DPR n. 444/97.

  • DPR n. 444/1997

    Disciplina gli obblighi documentali per la cessione di carburante (scheda carburante), ma secondo la giurisprudenza citata non si applica alle operazioni di 'netting' con tessere/cartele fedeltà.

  • Cass. n. 23998/2016, n. 25663/2018, n. 21036/2020

    Giurisprudenza della Cassazione che ha confermato che, nei contratti 'netting' con tessere carburante, non sussiste l'obbligo di redazione della scheda carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità.

  • presunzioni fiscali (gravità, precisione e concordanza)

    Principio probatorio secondo cui l'accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti è legittimo; il contribuente deve produrre prove con pari livello di certezza per confutarle (documentazione contabile coerente, registrazioni, rimanenze, evidenze bancarie).

Massime di principio

  • Nel caso di acquisto carburante tramite sistemi 'netting' e tessere carburante, la mancanza della scheda carburante non impedisce in automatico la deducibilità/ detraibilità: è essenziale produrre il contratto/adesione, le autorizzazioni di addebito, gli addebiti bancari e le fatture emesse dal fornitore.
  • Per ottenere il riconoscimento della deducibilità dei costi carburante in presenza di carte/tessere, documentare la catena contrattuale (accordo tra impresa, compagnia petrolifera e gestore distributore) e i flussi economici è determinante.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su presunzioni (gravità, precisione e concordanza), al contribuente è richiesto un livello probatorio coerente e documentazione completa e congruente (registrazioni iva, rimanenze, contratti, estratti conto, fatture) per superare l'accertamento.
  • Un DDT isolato o una fattura posteriore non sono sempre sufficienti a dimostrare la cessione o il trasferimento di proprietà; bisogna che la contabilità (es. quadro RG, rimanenze finali) e gli atti dimostrino la corrispondenza dell'operazione e della sua tempistica.
  • Operazioni tra imprese afferenti allo stesso gruppo o amministrate dallo stesso rappresentante richiedono particolare attenzione: l'amministrazione finanziaria e il giudice verificano la coerenza economica e la logica commerciale dell'operazione; transazioni apparentemente anti-economiche devono essere adeguatamente motivate.
  • In caso di contestazione di maggiori ricavi, è utile produrre documentazione integrativa che dimostri la natura conto vendita/consignment (contratti, registrazioni di magazzino, comunicazioni tra le parti, comprovate riscossioni bancarie) e che le rimanenze finali riflettano la reale situazione patrimoniale.
  • Quando si contesta un avviso, la parziale accoglienza dell'appello è possibile: l'Ufficio può ottenere conferma di alcuni rilievi e soccombere su altri; prevedere la strategia probatoria in funzione di ciascun rilievo (prove contrattuali per costi e evidenze contabili per ricavi).

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