Cassazione Penale, Sentenza n. 12259/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Schettino proponeva reclamo avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione del giudice dr.ssa Lucia Gesummaria nel procedimento n. 1466/15 R.G.N.R. deducendo violazione del principio del ne bis in idem e l'illogicità del provvedimento; il ricorso per cassazione era stato presentato personalmente dall'imputato dal carcere
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, che esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte ha richiamato la distinzione tra legittimazione ad impugnare (sostanziale) e rappresentanza tecnica (jus postulandi) e ha ritenuto che la limitazione normativa riguarda le modalità di proposizione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
entrata in vigore il 3 agosto 2017
Ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, imponendo che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale
Regola la materia delle impugnazioni da parte dell'imputato e, con il richiamo all'art. 613, esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione
Disciplina le modalità soggettive di proposizione del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte del difensore iscritto nell'albo speciale; non tocca la legittimazione sostanziale ad impugnare
Delimita l'ambito oggettivo del ricorso per cassazione (quali provvedimenti sono impugnabili) e non la rappresentanza tecnica
Stabilisce che il difensore rappresenta la parte e comparisce davanti alla Corte di cassazione, confermando il ruolo esclusivo del difensore nel giudizio di legittimità
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile: la condanna alla Cassa delle ammende può essere evitata solo se emerge che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza (Sez. U, Aiello; Sez.5, n.23631/2018)
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello); Sez.5, n. 23631 del 19/03/2018
Affermano la distinzione tra legittimazione sostanziale all'impugnazione e rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, chiarendo che la novella del 2017 ha inciso sulle modalità di proposizione (rappresentanza tecnica) e non sulla titolarità astratta del diritto di impugnare
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile
- Va distinta la legittimazione sostanziale all'impugnazione (chi può avere titolo per impugnare) dalla rappresentanza tecnica (chi può materialmente depositare e sottoscrivere gli atti in Cassazione); le limitazioni introdotte riguardano la seconda
- Anche i reclami o le dichiarazioni di ricusazione che si trasformino in ricorso per cassazione sono soggetti alle stesse formalità tecniche, perciò devono rispettare la firma del difensore abilitato
- La dichiarazione di inammissibilità per vizi formali può comportare condanna al pagamento delle spese e di somme per la Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
- Per evitare rischi, in situazioni analoghe è opportuno che l'imputato si avvalga tempestivamente di un difensore iscritto all'albo speciale per la redazione e la sottoscrizione degli atti destinati alla Corte di cassazione
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