Cassazione Penale, Sentenza n. 24399/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo difensore di fiducia (avv. Diego Giarratana), nonostante la nomina e il deposito telematico della stessa presso la Corte (dichiarazione di nomina del 4 dicembre 2023, inoltro tramite portale il 27 dicembre 2023). Il decreto di citazione del 21 febbraio 2024 è stato invece notificato al precedente difensore (avv. Salvaggio), ormai privo di incarico, con la conseguenza che alla udienza del 17 settembre 2024 è stato designato un difensore d'ufficio per l'assenza del precedente difensore. Si è censurata la violazione delle norme processuali (artt. 601, comma 5; 178, comma 1 lett. c); 179 c.p.p.) per la nullità derivante dall'omessa notifica al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dalla verifica degli atti è emersa la tempestiva nomina e il deposito della nomina del nuovo difensore, nonché la mancata notifica del decreto di citazione a tale difensore, con notifica invece al precedente incaricato. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Sez. U., sent. Maritain), la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando la sua presenza è obbligatoria e che la designazione di un difensore d'ufficio, in presenza di una nomina fiduciaria tempestiva, lede il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma sostanziale relativa al reato per cui era stato condannato l'imputato; richiamata nel capo di imputazione ma non decisiva per la statuizione sull'impugnazione che riguarda profili processuali.
codice di procedura penale, art. 601, comma 5
Articolo invocato nella censura relativa alla corretta procedura di citazione/notifica nel corso del procedimento d'appello; rilevante nel contesto dell'omessa notifica al difensore di fiducia.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Testo normativo che prevede la nullità assoluta per gli atti quando è prevista la presenza obbligatoria del difensore e tale presenza non è garantita per omissione di notifica; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare la nullità.
codice di procedura penale, art. 179
Norma collegata alle nullità previste nel processo penale; utilizzata per fondare la qualificazione della nullità come assoluta in presenza dell'omessa notifica al difensore di fiducia.
codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Richiamato in motivazione per sottolineare che la designazione di un difensore d'ufficio non può surrogare la scelta del difensore di fiducia quando questa è stata tempestiva e valida.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)
Principio europeo del diritto dell'imputato ad avere un difensore di propria scelta; richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte come parametro interpretativo del diritto interno alla corretta nomina e rispetto dell'incarico del difensore scelto.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015 (Maritain)
Orientamento consolidato secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la sua presenza è obbligatoria; richiamato come precedente vincolante per la decisione.
Massime di principio
- La tempestiva nomina e il deposito della nomina del difensore di fiducia obbligano l'ufficio giudiziario a notificare gli atti al difensore nominato; la notifica ad un precedente difensore privo di incarico è inefficace.
- L'omessa notifica al difensore di fiducia, se la sua presenza è obbligatoria per l'atto o l'udienza, determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- La designazione di un difensore d'ufficio, in presenza di una nomina fiduciaria tempestiva, può violare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di scelta (art. 6 CEDU) e comportare l'annullamento del procedimento o della sentenza.
- In caso di omissione di notifica il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; la Cassazione non entra nel merito della prova sostanziale quando prevalgono nullità processuali.
- Prassi consigliata: chi nomina un difensore deve conservarne le ricevute di deposito e verificarne la ricezione; il difensore nominato deve accertare di essere stato correttamente notificato per gli atti rilevanti e sollevare tempestivamente le nullità procedurali se necessario.
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