Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32750/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conferma della decisione di primo grado, l'aveva ritenuta responsabile del reato di furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale, erronea applicazione dell'art. 192 c.p., insussistenza del reato, carenza di prova certa sulla riferibilità del fatto e vizi di motivazione. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 163 e 133 c.p. e difetto di motivazione. Con il terzo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di doppia conforme di condanna, la motivazione delle sentenze di merito vada letta unitariamente; ha osservato che la doglianza sulla prova e sulla ricostruzione dei fatti mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha considerato congrua e non illogica la motivazione sul diniego della sospensione condizionale, fondata su un precedente specifico e sulla reiterazione delle condotte; ha infine escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la cornice edittale del furto in abitazione, sia prima sia dopo la riforma Cartabia. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di valutazione della prova; la Corte osserva che le censure, in realtà, miravano a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento probatorio, profili non rivalutabili in cassazione.

  • art. 163 c.p.

    Invocato per la sospensione condizionale della pena; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della prognosi negativa.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di commisurazione e alla valutazione prognostica negativa ai fini della sospensione condizionale.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della cornice edittale del furto in abitazione, sia nella disciplina previgente sia in quella successiva alla riforma Cartabia.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    La Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi riconducibili a tale norma.

Massime di principio

  • In caso di doppia conforme di condanna, la motivazione della sentenza di primo grado e di quella di appello va letta unitariamente, come un unico compendio argomentativo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio quando le doglianze, pur formalmente qualificate come vizi di legittimità, mirano in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se sorretto da una prognosi negativa fondata su elementi concreti, quali precedenti specifici e reiterazione della condotta.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la cornice edittale del reato superi i limiti richiesti dalla legge, dovendosi verificare tale requisito secondo la disciplina vigente e, se rilevante, anche rispetto alla disciplina precedente.
  • Una motivazione che si fondi su criteri di inferenza logici, massime di esperienza condivisibili e convergenti valutazioni dei giudici di merito resiste al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.