Cassazione Penale, Sentenza n. 1749/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Velletri per i reati di usura aggravata (capi 8, 9, 11) ed estorsione (capo 12). Il ricorrente deduce violazioni di legge e illogicita' della motivazione: sottovalutazione del lungo periodo "silente" successivo ai fatti, utilizzo di elementi riferibili a coindagati, deduzione del pericolo di recidiva su basi astratte (valorizzando solo il titolo di reato), valutazione generica del pericolo di inquinamento delle prove basata su un episodio attribuito al fratello, e insufficiente motivazione sulla scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Roma per un nuovo esame. La Corte ha censurato plurime valutazioni come manifestamente illogiche o non supportate da elementi concreti: in particolare ha ritenuto che non fosse adeguatamente provata l'attualita' del pericolo di reiterazione dati il significativo periodo senza acquisizioni di reato dopo giugno 2018 e la cessazione delle intercettazioni; ha osservato che le minacce costituiscono la materialita' dell'estorsione e non possono essere usate come autonoma aggravante per dimostrare un "modus operandi" piu' allarmante; ha escluso la possibilita' di inferire l'esistenza di un'organizzazione o di valorizzare atti del fratello per dimostrare il pericolo di inquinamento delle prove, salvo che non emerga un interesse comune e elementi concreti; ha infine rilevato la carenza motivazionale circa la scelta e la necessita' della custodia cautelare. Disposto il rinvio per nuova decisione secondo le indicazioni di valutazione fornite.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, cod. proc. pen. (lett. a, b, c)
I presupposti per la custodia cautelare (pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione) devono essere concreti e attuali; il pericolo di reiterazione non puo' fondarsi su ipotesi astratte ma richiede elementi recenti e concreti che ne attestino l'attualita'.
art. 292, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c)
Il giudice deve valutare specificamente il periodo "silente" trascorso dalla commissione dei reati: un intervallo temporale significativo senza acquisizioni di reato incide sulla valutazione dell'attualita' del pericolo di reiterazione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma sulla competenza per il nuovo esame dopo annullamento: la sentenza rinvia al Tribunale competente per la ripetizione del giudizio cautelare.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive limiti e modalita' di motivazione in sede di impugnazione; la Corte ricorda i limiti della sintetica esposizione dei motivi ma richiede motivazione non illogica e fondata su elementi concreti.
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare personale basata sul pericolo di reiterazione e necessario provare che il pericolo sia concreto e attuale: il semplice riferimento al titolo di reato o a condotte remote non basta.
- Un lungo periodo "silente" senza ulteriori fatti di reato pesa in favore della non applicazione della misura, salvo emergano elementi recenti che indichino la persistenza del rischio.
- Eventuali condotte di coindagati possono essere valorizzate ai fini del pericolo di inquinamento delle prove solo se dimostrano un interesse comune e azioni volte a pregiudicare il quadro probatorio complessivo.
- Le minacce costituiscono la materialita' del reato di estorsione e non possono essere usate come autonomo argomento per qualificare un "modus operandi" piu' gravemente allarmante rispetto a quanto gia' contestato.
- Non si puo' inferire l'esistenza di una organizzazione o associazione sulla base di mere supposizioni; serve prova di elementi concreti e specifici che giustifichino tale qualificazione.
- La scelta della misura cautelare deve essere adeguatamente motivata, proporzionata alle esigenze cautelari effettivamente dimostrate e tenere conto delle alternative meno afflittive.
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